Articolo 264 
 Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 
 
1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di  bilancio
l'ente provvede entro  30  giorni  alla  deliberazione  del  bilancio
dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce. 
 
2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma  3,  e'  fissato  un
termine,  non  superiore  a  120  giorni,  per  la  deliberazione  di
eventuali altri bilanci di previsione  o  rendiconti  non  deliberati
dall'ente nonche' per la presentazione delle relative certificazioni.