Articolo 268
Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori
bilancio
1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile
con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori
bilancio non ripianabili con le modalita' di cui all'articolo 194, o
il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265,
266 e 267, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la
segnalazione dei fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento
delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per
l'accertamento delle responsabilita' sui fatti di gestione che hanno
determinato nuovi squilibri.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio
decreto, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, stabilisce le misure necessarie per il
risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri
a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e
di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34.