Articolo 268 
Ricostituzione di disavanzo di  amministrazione  o  di  debiti  fuori
                              bilancio 
 
  1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile
con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di  debiti  fuori
bilancio non ripianabili con le modalita' di cui all'articolo 194,  o
il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265,
266 e 267, comportano da parte dell'organo regionale di controllo  la
segnalazione dei fatti all'Autorita' giudiziaria  per  l'accertamento
delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti  per
l'accertamento delle responsabilita' sui fatti di gestione che  hanno
determinato nuovi squilibri. 
 
  2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con  proprio
decreto, su proposta della Commissione per la finanza e gli  organici
degli  enti  locali,  stabilisce  le   misure   necessarie   per   il
risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri
a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme  associative  e
di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34.