Art. 133 
             (Codice di deontologia e di buona condotta) 
 
   1.  Il  Garante  promuove,   ai   sensi   dell'articolo   12,   la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi  di
comunicazione e informazione offerti mediante reti  di  comunicazione
elettronica, con particolare riguardo ai criteri  per  assicurare  ed
uniformare una piu'  adeguata  informazione  e  consapevolezza  degli
utenti delle reti di comunicazione elettronica  gestite  da  soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle
modalita' del loro trattamento, in particolare attraverso informative
fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una piu'
ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi  utenti  e
il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai  fini
dell'eventuale rilascio  di  certificazioni  attestanti  la  qualita'
delle modalita' prescelte e il livello di sicurezza assicurato.