Art. 102. Revisione contabile del bilancio 1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e' corredato dalla relazione di una societa' di revisione che sia iscritta nell'albo speciale previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e che sia amministrata da almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194. 2. La relazione della societa' di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, e' corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali. 3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione contabile di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l'articolo 2409-bis del codice civile. 4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformita' alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, puo' essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese. 5. L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla societa' di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza.
Note all'art. 102: - La legge 9 febbraio 1942, n. 194 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69) reca la «Disciplina giuridica della professione di attuario.». - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.) reca il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52». In particolare, gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 157, comma 2, sono i seguenti: «Art. 155 (Attivita' di revisione contabile). - (Omissis). 2. La societa' di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della societa' documenti e notizie utili alla revisione e puo' procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la CONSOB e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili.». «Art. 156 (Giudizi sui bilanci). - 1. - 3. (Omissis). 4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio la societa' di revisione informa immediatamente la CONSOB.». «Art. 157 (Effetti dei giudizi sui bilanci). - 1. (Omissis). 2. La CONSOB puo' esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese. - L'art. 2409-bis del codice civile e' il seguente: «Art. 2409-bis (Controllo contabile). - Il controllo contabile sulla societa' e' esercitato da un revisore contabile o da una societa' di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, e' soggetta alla disciplina dell'attivita' di revisione prevista per le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.».