Art. 102. 
 
                  Revisione contabile del bilancio 
 
  1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di  riassicurazione
con sede legale nel territorio della Repubblica  e'  corredato  dalla
relazione di una societa' di revisione  che  sia  iscritta  nell'albo
speciale previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria  e
che  sia  amministrata  da  almeno  un  attuario  iscritto  nell'albo
professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194. 
  2. La relazione della societa' di revisione, dalla quale risulta il
giudizio sul bilancio ai sensi  dell'articolo  156  del  testo  unico
dell'intermediazione  finanziaria,  e'  corredata   dalla   relazione
dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve
tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del  presente
codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali. 
  3. Alle imprese di cui al comma  1  si  applicano  le  disposizioni
sulla revisione contabile di cui alla sezione  VI  del  capo  II  del
titolo III  del  testo  unico  dell'intermediazione  finanziaria,  ad
eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e
157, comma 2. Non si applica l'articolo 2409-bis del codice civile. 
  4. L'impugnazione della deliberazione assembleare  che  approva  il
bilancio delle imprese di assicurazione  e  di  riassicurazione,  per
mancata conformita' alle norme  che  ne  disciplinano  i  criteri  di
redazione, puo' essere proposta dall'ISVAP nel termine  di  sei  mesi
dall'iscrizione  della  relativa  deliberazione  nel  registro  delle
imprese. 
  5. L'ISVAP, qualora venga a  conoscenza  del  mancato  conferimento
dell'incarico alla societa' di revisione, ne  informa  immediatamente
la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza. 
 
          Note all'art. 102: 
              - La legge 9 febbraio 1942, n.  194  (pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  25  marzo  1942,  n.   69)   reca   la
          «Disciplina giuridica della professione di attuario.». 
              - Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n.  71,
          S.O.) reca il «Testo unico delle disposizioni in materia di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52».  In  particolare,  gli
          articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 157, comma 2, sono  i
          seguenti: 
              «Art.  155  (Attivita'  di  revisione   contabile).   -
          (Omissis). 
              2. La societa' di  revisione  ha  diritto  di  ottenere
          dagli amministratori della  societa'  documenti  e  notizie
          utili alla revisione  e  puo'  procedere  ad  accertamenti,
          ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la CONSOB
          e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili.». 
              «Art. 156 (Giudizi sui bilanci). - 1. - 3. (Omissis). 
              4. In caso di giudizio negativo o di  dichiarazione  di
          impossibilita' di esprimere  un  giudizio  la  societa'  di
          revisione informa immediatamente la CONSOB.». 
              «Art. 157 (Effetti  dei  giudizi  sui  bilanci).  -  1.
          (Omissis). 
              2. La CONSOB puo' esercitare in  ogni  caso  le  azioni
          previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di  deposito
          del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato  presso
          l'ufficio del registro delle imprese. 
              - L'art. 2409-bis del codice civile e' il seguente: 
              «Art. 2409-bis (Controllo contabile).  -  Il  controllo
          contabile sulla  societa'  e'  esercitato  da  un  revisore
          contabile o da  una  societa'  di  revisione  iscritti  nel
          registro istituito presso il Ministero della giustizia. 
              Nelle  societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato   del
          capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da
          una  societa'  di  revisione  iscritta  nel  registro   dei
          revisori  contabili,  la  quale,   limitatamente   a   tali
          incarichi, e' soggetta alla  disciplina  dell'attivita'  di
          revisione prevista per le societa' con  azioni  quotate  in
          mercati regolamentati ed alla vigilanza  della  Commissione
          nazionale per le societa' e  la  borsa.  Lo  statuto  delle
          societa' che non fanno ricorso al mercato del  capitale  di
          rischio e che non siano tenute alla redazione del  bilancio
          consolidato puo' prevedere che il controllo  contabile  sia
          esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il  collegio
          sindacale e' costituito da revisori contabili iscritti  nel
          registro istituito presso il Ministero della giustizia.».