Art. 103. 
 
            Attuario nominato dalla societa' di revisione 
 
  1. Se tra gli amministratori della societa'  di  revisione  non  e'
presente un attuario iscritto  nell'albo  previsto  dalla  legge,  la
relazione presentata dalla societa' e' corredata dalla  relazione  di
un  attuario,  iscritto  nell'albo  professionale  e  nominato  dalla
medesima societa' di  revisione,  che  riporta  il  giudizio  di  cui
all'articolo 102, comma 2. 
  2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a tre  esercizi  e  puo'
essere rinnovato per non piu' di due volte. Se, prima della  scadenza
del periodo, la societa' di revisione revoca l'incarico all'attuario,
ne da'  immediata  e  motivata  comunicazione  all'ISVAP.  La  revoca
dell'incarico ha effetto nel  momento  in  cui  diviene  efficace  il
conferimento dell'incarico ad altro attuario. 
  3. L'incarico non puo' essere  conferito  ad  un  attuario  che  si
trovi,   nei   confronti   dell'impresa   di   assicurazione   o   di
riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di
assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i  rami
vita o per 1'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in  una  delle
situazioni di incompatibilita' indicate dall'articolo 160  del  testo
unico dell'intermediazione finanziaria. 
  4. L'attuario e il legale rappresentante  dell'impresa  trasmettono
all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento  dell'incarico,  le
dichiarazioni dalle quali risulta che non sussiste  alcuna  causa  di
incompatibilita'.