Art. 103. Attuario nominato dalla societa' di revisione 1. Se tra gli amministratori della societa' di revisione non e' presente un attuario iscritto nell'albo previsto dalla legge, la relazione presentata dalla societa' e' corredata dalla relazione di un attuario, iscritto nell'albo professionale e nominato dalla medesima societa' di revisione, che riporta il giudizio di cui all'articolo 102, comma 2. 2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a tre esercizi e puo' essere rinnovato per non piu' di due volte. Se, prima della scadenza del periodo, la societa' di revisione revoca l'incarico all'attuario, ne da' immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario. 3. L'incarico non puo' essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per 1'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilita' indicate dall'articolo 160 del testo unico dell'intermediazione finanziaria. 4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, le dichiarazioni dalle quali risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilita'.