Art. 105. 
 
             Revoca dell'incarico all'attuario revisore 
 
  1. Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei doveri relativi  allo
svolgimento dell'incarico  dell'attuario  di  cui  all'articolo  102,
comma 1, o dell'attuario nominato  dalla  societa'  di  revisione  ai
sensi dell'articolo 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai
fini della vigilanza sull'attivita' della societa' di  revisione,  ne
informa la CONSOB. 
  2.  Qualora  l'ISVAP  accerti  la  perdita  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di  una
causa di incompatibilita' prevista dall'articolo 103, comma 3, ovvero
gravi  irregolarita'  nello  svolgimento   dell'incarico   da   parte
dell'attuario di cui all'articolo 103,  comma  1,  puo'  disporre  la
revoca dell'incarico, sentito l'interessato. 
  3. Il provvedimento di  revoca  e'  comunicato  all'attuario,  alla
societa'  di  revisione  e  all'impresa   di   assicurazione   o   di
riassicurazione. In tal caso la  societa'  di  revisione  provvede  a
conferire l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque
in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini
del rilascio del giudizio sul bilancio. 
  4.  In  caso  di  inadempienza  l'ISVAP  provvede  al  conferimento
dell'incarico ad altro attuario, determinando  il  relativo  compenso
secondo le tariffe dell'Ordine degli attuari. 
  5.  L'ISVAP  informa  la  CONSOB  dei  provvedimenti  assunti   nei
confronti dell'attuario di cui  all'articolo  102,  comma  1,  e  da'
comunicazione all'Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti  nei
confronti degli attuari di cui agli articoli 102,  comma  1,  e  103,
comma 1. 
  6.  L'Ordine  degli  attuari  comunica  all'ISVAP   gli   eventuali
provvedimenti adottati  nei  confronti  degli  attuari  di  cui  agli
articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.