Art. 221.
Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che
derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici
presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attivita'
lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti
gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro,
fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali
valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal
decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresi' al
trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni
specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996,
15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo
13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice
IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva
93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni
dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il
trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali
incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche
per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del
25 maggio 1998.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle
attivita' comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate
dalle norme contenute al capo III del presente titolo.
Note all'art. 221:
- Per il testo del decreto legislativo n. 230 del 1995,
si veda nota all'art. 180.
- Il testo del decreto ministeriale 4 settembre 1996,
(Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su
strada), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre
1996, n. 282, supplemento ordinario .
- Il testo del decreto ministeriale 15 maggio 1997
(Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio
dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la
direttiva 94/55/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 giugno 1997, n. 128, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto ministeriale 28 settembre 1999
(Attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione
dell'Unione europea, che adegua per la seconda volta al
progresso tecnico la direttiva 94/55/CE), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249,
supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.
41 (Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative
al trasporto di merci pericolose per ferrovia), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999, n.
48, supplemento ordinario .
- Il testo del'art. 2 della direttiva 93/75/CEE del
13 settembre 1993, Direttiva del Consiglio relativa alle
condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti
marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano
merci pericolose o inquinanti, e' il seguente:
«Art. 2. - Ai fini della presente direttiva si
intendono per:
a) «operatore»: il proprietario, il noleggiatore,
l'imprenditore o l'agente marittimo della nave;
b) «nave»: qualsiasi nave da carico, petroliera,
chimichiera o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto
della Comunita' o che ne esce e che trasporta merci
pericolose o inquinanti, alla rinfusa o in colli;
c) «merci pericolose»: quelle merci classificate nel
codice IMDG, inclusi i materiali radioattivi di cui alla
raccolta INF; nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo
19 del codice IGC;
d) «merci inquinanti»:
- idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL,
allegato 1,
- sostanze liquide nocive, secondo la definizione
della MARPOL, allegato 2,
- sostanze dannose, secondo la definizione della
MARPOL, allegato 3;
e) «Marpol 73/78»: la convenzione internazionale del
1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi,
nella versione modificata dal protocollo del 1978, di volta
in volta in vigore;
f) «Codice IMDG»: il codice marittimo internazionale
per il trasporto delle merci pericolose, di volta in volta
vigente;
g) «Codice IBC»: il codice internazionale IMO per la
costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto
alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi, di volta in
volta vigente;
h) «Codice IGC»: il codice internazionale IMO per la
costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto
alla rinfusa di gas liquefatti, di volta in volta vigente;
i) «raccolta INF»: il corpus delle norme di sicurezza
IMO per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di
plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo
di navi, di volta in volta vigente;
j) «risoluzione IMO A.851(20)»: la risoluzione
851(20) dell'Organizzazione marittima internazionale,
adottata dall'assemblea nella 20ª sessione il 27 novembre
1997, avente per titolo «General princi-ples for ship
reporting systems and ship reporting requirements,
including guidelines for reporting incidents involving
dangerous goods, harmful substances and/or marine
pollutants» (Principi generali dei sistemi di notifica e
norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per
la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci
pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per
l'ambiente marino);
k) «autorita' competenti»: le autorita' e le
organizzazioni designate dagli Stati membri ai sensi
dell'art. 3;
l) «spedizioniere/caricatore»: una persona che ha
stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare,
o la persona nel cui nome o per conto della quale, viene
stipulato il contratto.».