Art. 221.
                        Campo di applicazione

  1.  Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione
dei  lavoratori  contro  i  rischi  per  la salute e la sicurezza che
derivano,  o  possono  derivare,  dagli  effetti  di  agenti  chimici
presenti  sul  luogo  di  lavoro  o  come risultato di ogni attivita'
lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
  2.  I  requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti
gli  agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro,
fatte  salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali
valgono  provvedimenti  di  protezione  radiologica regolamentati dal
decreto   legislativo   del  17 marzo  1995,  n.  230,  e  successive
modificazioni.
  3.  Le  disposizioni  del  presente  capo  si applicano altresi' al
trasporto  di  agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni
specifiche  contenute  nei  decreti  ministeriali  4 settembre  1996,
15 maggio   1997,   28 settembre   1999  e  nel  decreto  legislativo
13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice
IBC  e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva
93/75/CEE,  del  Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni
dell'accordo  europeo  relativo  al trasporto internazionale di merci
pericolose  per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il
trasporto   delle   sostanze   pericolose   sul  Reno  (ADNR),  quali
incorporate  nella  normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche
per  il  trasporto  sicuro  di merci pericolose emanate alla data del
25 maggio 1998.
  4.  Le  disposizioni  del  presente  capo  non  si  applicano  alle
attivita' comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate
dalle norme contenute al capo III del presente titolo.
 
          Note all'art. 221:
              - Per il testo del decreto legislativo n. 230 del 1995,
          si veda nota all'art. 180.
              - Il  testo  del decreto ministeriale 4 settembre 1996,
          (Attuazione   della   direttiva   94/55/CE   del  Consiglio
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati  membri  relative al trasporto di merci pericolose su
          strada),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre
          1996, n. 282, supplemento ordinario .
              - Il  testo  del  decreto  ministeriale  15 maggio 1997
          (Attuazione   della   direttiva   96/86/CE   del  Consiglio
          dell'Unione  europea  che  adegua  al  progresso tecnico la
          direttiva 94/55/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          4 giugno 1997, n. 128, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del decreto ministeriale 28 settembre 1999
          (Attuazione  della  direttiva  1999/47/CE della Commissione
          dell'Unione  europea,  che  adegua  per la seconda volta al
          progresso  tecnico  la  direttiva  94/55/CE), e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   22 ottobre   1999,  n.  249,
          supplemento ordinario.
              - Il  testo del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.
          41 (Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative
          al   trasporto   di  merci  pericolose  per  ferrovia),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 febbraio 1999, n.
          48, supplemento ordinario .
              - Il  testo  del'art.  2  della direttiva 93/75/CEE del
          13 settembre  1993,  Direttiva  del Consiglio relativa alle
          condizioni  minime  necessarie  per le navi dirette a porti
          marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano
          merci pericolose o inquinanti, e' il seguente:
              «Art.   2.  -  Ai  fini  della  presente  direttiva  si
          intendono per:
                a) «operatore»:  il  proprietario,  il  noleggiatore,
          l'imprenditore o l'agente marittimo della nave;
                b) «nave»:  qualsiasi  nave  da  carico,  petroliera,
          chimichiera o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto
          della  Comunita'  o  che  ne  esce  e  che  trasporta merci
          pericolose o inquinanti, alla rinfusa o in colli;
                c) «merci  pericolose»: quelle merci classificate nel
          codice  IMDG,  inclusi  i materiali radioattivi di cui alla
          raccolta INF; nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo
          19 del codice IGC;
                d) «merci inquinanti»:
                  - idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL,
          allegato 1,
                  - sostanze  liquide  nocive, secondo la definizione
          della MARPOL, allegato 2,
                  - sostanze  dannose,  secondo  la definizione della
          MARPOL, allegato 3;
                e) «Marpol  73/78»: la convenzione internazionale del
          1973  per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi,
          nella versione modificata dal protocollo del 1978, di volta
          in volta in vigore;
                f) «Codice  IMDG»: il codice marittimo internazionale
          per  il trasporto delle merci pericolose, di volta in volta
          vigente;
                g) «Codice  IBC»: il codice internazionale IMO per la
          costruzione  e le dotazioni delle navi adibite al trasporto
          alla  rinfusa  di  prodotti chimici pericolosi, di volta in
          volta vigente;
                h) «Codice  IGC»: il codice internazionale IMO per la
          costruzione  e le dotazioni delle navi adibite al trasporto
          alla rinfusa di gas liquefatti, di volta in volta vigente;
                i) «raccolta INF»: il corpus delle norme di sicurezza
          IMO per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di
          plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo
          di navi, di volta in volta vigente;
                j) «risoluzione   IMO   A.851(20)»:   la  risoluzione
          851(20)   dell'Organizzazione   marittima   internazionale,
          adottata  dall'assemblea  nella 20ª sessione il 27 novembre
          1997,  avente  per  titolo  «General  princi-ples  for ship
          reporting   systems   and   ship   reporting  requirements,
          including  guidelines  for  reporting  incidents  involving
          dangerous   goods,   harmful   substances   and/or   marine
          pollutants»  (Principi  generali  dei sistemi di notifica e
          norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per
          la  notifica  di  sinistri  in  cui  sono  coinvolte  merci
          pericolose,  sostanze  nocive  e/o  sostanze inquinanti per
          l'ambiente marino);
                k) «autorita'   competenti»:   le   autorita'   e  le
          organizzazioni   designate  dagli  Stati  membri  ai  sensi
          dell'art. 3;
                l) «spedizioniere/caricatore»:  una  persona  che  ha
          stipulato  un contratto per il trasporto di merci via mare,
          o  la  persona  nel cui nome o per conto della quale, viene
          stipulato il contratto.».