Art. 224.
      Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 15,  i  rischi
derivanti  da  agenti  chimici  pericolosi  devono essere eliminati o
ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
    a) progettazione  e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul
luogo di lavoro;
    b) fornitura  di  attrezzature  idonee  per il lavoro specifico e
relative procedure di manutenzione adeguate;
    c) riduzione  al  minimo  del  numero  di  lavoratori  che sono o
potrebbero essere esposti;
    d) riduzione   al   minimo   della   durata   e   dell'intensita'
dell'esposizione;
    e) misure igieniche adeguate;
    f) riduzione  al  minimo  della  quantita' di agenti presenti sul
luogo di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
    g) metodi  di  lavoro  appropriati  comprese  le disposizioni che
garantiscono  la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento
e  nel  trasporto  sul  luogo  di lavoro di agenti chimici pericolosi
nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
  2.  Se  i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in
relazione  al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e
alle  modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul
luogo  di  lavoro,  vi  e'  solo  un rischio basso per la sicurezza e
irrilevante  per  la  salute dei lavoratori e che le misure di cui al
comma 1  sono  sufficienti  a ridurre il rischio, non si applicano le
disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.