Art. 227. 
             Informazione e formazione per i lavoratori 
 
  1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il  datore
di lavoro  garantisce  che  i  lavoratori  o  i  loro  rappresentanti
dispongano di: 
    a)  dati  ottenuti  attraverso  la  valutazione  del  rischio   e
ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul  luogo
di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; 
    b) informazioni sugli  agenti  chimici  pericolosi  presenti  sul
luogo di lavoro, quali l'identita' degli  agenti,  i  rischi  per  la
sicurezza e la  salute,  i  relativi  valori  limite  di  esposizione
professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; 
    c) formazione ed informazioni su precauzioni ed  azioni  adeguate
da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri  lavoratori  sul
luogo di lavoro; 
    d)  accesso  ad  ogni  scheda  dei  dati  di  sicurezza  messa  a
disposizione dal responsabile dell'immissione sul  mercato  ai  sensi
dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo  2003,  n.
65, e successive modificazioni. 
  2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: 
    a) fornite in modo adeguato al risultato  della  valutazione  del
rischio di cui all'articolo 223.  Tali  informazioni  possono  essere
costituite   da   comunicazioni   orali   o   dalla   formazione    e
dall'addestramento  individuali  con  il  supporto  di   informazioni
scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla
valutazione del rischio; 
    b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. 
  3. Laddove i contenitori e le condutture  per  gli  agenti  chimici
pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano  contrassegnati  da
segnali di sicurezza in base a  quanto  disposto  dal  titolo  V,  il
datore di lavoro provvede  affinche'  la  natura  del  contenuto  dei
contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi  siano
chiaramente identificabili. 
  4. Il responsabile dell'immissione sul mercato  devono  trasmettere
ai datori di lavoro tutte  le  informazioni  concernenti  gli  agenti
chimici pericolosi prodotti o forniti secondo  quanto  stabilito  dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e
successive modificazioni.