Art. 230.
Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo
quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al
lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle
lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di
rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione
professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e
protezione.
2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei
documenti di cui al comma 1.