Art. 232.
Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e' istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e
l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei
valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e'
composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia
tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero
della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanita',
dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in
rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato
di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di
esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla
Commissione europea, sono altresi' stabiliti i valori limite
nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti
dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII,
XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato il
rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei
lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo,
alle quantita' ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto
conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei
parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno
o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per
l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per
la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base
di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni
dei prestatori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente
articolo, la valutazione del rischio moderato e' comunque effettuata
dal datore di lavoro.