Art. 321 
 
            Commissioni di controllo per gli alloggi AST 
 
l. I comandi militari o gli organismi all'uopo deputati  dagli  Stati
maggiori di singola Forza armata, per l'assegnazione degli alloggi: 
a) nominano annualmente, entro  il  mese  di  dicembre,  per  ciascun
presidio o comando stabilito dagli Stati maggiori  di  Forza  armata,
commissioni  di  controllo  degli  alloggi   distinte   per   alloggi
ufficiali, alloggi sottufficiali  e  alloggi  volontari  in  servizio
permanente,  dandone  comunicazione  ai  Consigli   di   base   della
Rappresentanza  compresi  nella   circoscrizione   alloggiativa.   Le
commissioni  sono   preposte   alla   formazione   delle   rispettive
graduatorie di assegnazione; 
b)  designano  un  ufficiale  medico  per  la   valutazione   tecnica
dell'eventuale documentazione sanitaria. 
2. La composizione, i compiti e le modalita' di  funzionamento  delle
commissioni di controllo degli alloggi sono  riportati  nell'allegato
A, di cui all'articolo 344. 
3. Le commissioni di controllo  degli  alloggi  delle  singole  Forze
armate operano presso i rispettivi comandi od organismi che li  hanno
istituiti.