Art. 322 
 
                 Assegnazione di alloggi ASGC e ASIR 
 
l. L'assegnazione degli alloggi ASGC  e  ASIR  e'  effettuata  previa
presentazione di domanda dell'interessato, compilata  in  conformita'
al modello dell'allegato B, di cui  all'articolo  345,  senza  alcuna
documentazione, mediante stipula  dell'atto  formale  di  concessione
redatto secondo il modello dell'allegato C, di cui all'articolo 346. 
2. Il comando che rilascia la  concessione  degli  alloggi  ASGC  da'
tempestiva comunicazione  della  concessione  al  competente  ufficio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformita'  al
modello riportato in allegato D di cui all'articolo 347.