Art. 322 Assegnazione di alloggi ASGC e ASIR l. L'assegnazione degli alloggi ASGC e ASIR e' effettuata previa presentazione di domanda dell'interessato, compilata in conformita' al modello dell'allegato B, di cui all'articolo 345, senza alcuna documentazione, mediante stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello dell'allegato C, di cui all'articolo 346. 2. Il comando che rilascia la concessione degli alloggi ASGC da' tempestiva comunicazione della concessione al competente ufficio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformita' al modello riportato in allegato D di cui all'articolo 347.