Art. 323 Assegnazione di alloggi ASI 1. L'assegnazione degli alloggi ASI e' effettuata, in ordine a incarichi suddivisi in fasce, con le seguenti modalita': a) ricezione della domanda compilata in conformita' al modello all'allegato E-1, di cui all'articolo 348, corredata della documentazione prescritta. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato; b) esame della domanda e offerta dell'alloggio. Se particolari situazioni limitano la disponibilita' di alloggi in modo da non consentire di soddisfare integralmente le richieste degli aventi titolo inseriti nella prima fascia, gli Stati maggiori e il Segretariato generale della difesa, nel predeterminare gli incarichi dei destinatari degli alloggi, predefiniscono contestualmente anche l'area degli incarichi che, per ragioni obiettive di funzionalita' e sicurezza, possono giustificare deroghe al meccanismo di assegnazione. 2. Se, soddisfatte le esigenze nell'ordine prioritario delle fasce, gli alloggi rimasti disponibili non consentono di soddisfare integralmente la fascia successiva, per quest'ultima si provvede a formare, per i titolari di cariche incluse nella fascia, una graduatoria secondo i criteri previsti nell'allegato F, di cui all'articolo 350. 3. In presenza di contemporanea disponibilita' di piu' alloggi, al personale che in base alla graduatoria ne risulti destinatario e' offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare. 4. I concorrenti possono comunque partecipare, contemporaneamente, alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi AST, fermo restando che la concessione AST e' subordinata all'indisponibilita' di alloggio ASI. 5. L'eventuale concessione di alloggio AST non preclude, comunque, alla scadenza della stessa, la possibilita' di concorrere per l'assegnazione di un alloggio ASI, se si ha il titolo. 6. Al provvedimento di assegnazione segue la stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello in allegato C, di cui all'articolo 346. 7. La domanda, in caso di trasferimento a nuova destinazione d'impiego, puo' essere inoltrata dal momento della predesignazione al nuovo incarico. 8. La rinuncia, non adeguatamente giustificata alla competente commissione di controllo degli alloggi, all'assegnazione di un idoneo alloggio ASI, fa decadere, per il periodo di un anno, il titolo alla concessione di altro alloggio ASI. 9. Il concessionario di alloggio ASI puo' chiedere la sostituzione dell'alloggio con un altro piu' grande della stessa categoria, se muta il proprio nucleo familiare. Il comando competente per il rilascio della concessione puo' accogliere l'istanza subordinatamente alla disponibilita' di un alloggio piu' grande nello stesso edificio o nel compendio dove e' ubicato l'alloggio in concessione. 10. Gli alloggi da attribuire agli incarichi a rotazione interforze sono assegnati dalla singola Forza armata solo se gli incarichi sono ricoperti da personale di quella Forza armata.