Art. 323 
 
                     Assegnazione di alloggi ASI 
 
1. L'assegnazione degli  alloggi  ASI  e'  effettuata,  in  ordine  a
incarichi suddivisi in fasce, con le seguenti modalita': 
a) ricezione  della  domanda  compilata  in  conformita'  al  modello
all'allegato  E-1,  di  cui   all'articolo   348,   corredata   della
documentazione prescritta. La  presentazione  di  documentazione  non
conforme al vero, indipendentemente dalle  conseguenze  di  carattere
penale, comporta l'esclusione del  concorrente  dall'assegnazione  di
qualsiasi tipo di alloggio in tutto il  territorio  nazionale  e  per
tempo illimitato; 
b) esame  della  domanda  e  offerta  dell'alloggio.  Se  particolari
situazioni limitano la disponibilita'  di  alloggi  in  modo  da  non
consentire di soddisfare  integralmente  le  richieste  degli  aventi
titolo  inseriti  nella  prima  fascia,  gli  Stati  maggiori  e   il
Segretariato generale della difesa, nel predeterminare gli  incarichi
dei destinatari degli alloggi, predefiniscono  contestualmente  anche
l'area degli incarichi che, per ragioni obiettive di funzionalita'  e
sicurezza,   possono   giustificare   deroghe   al   meccanismo    di
assegnazione. 
2. Se, soddisfatte le esigenze nell'ordine prioritario  delle  fasce,
gli  alloggi  rimasti  disponibili  non  consentono   di   soddisfare
integralmente la fascia successiva, per quest'ultima  si  provvede  a
formare,  per  i  titolari  di  cariche  incluse  nella  fascia,  una
graduatoria secondo  i  criteri  previsti  nell'allegato  F,  di  cui
all'articolo 350. 
3. In presenza di contemporanea disponibilita' di  piu'  alloggi,  al
personale che in base alla graduatoria  ne  risulti  destinatario  e'
offerto l'alloggio,  tenendo  conto  della  composizione  del  nucleo
familiare. 
4. I concorrenti possono  comunque  partecipare,  contemporaneamente,
alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi AST, fermo restando
che  la  concessione  AST  e'  subordinata  all'indisponibilita'   di
alloggio ASI. 
5. L'eventuale concessione di alloggio AST  non  preclude,  comunque,
alla  scadenza  della  stessa,  la  possibilita'  di  concorrere  per
l'assegnazione di un alloggio ASI, se si ha il titolo. 
6. Al  provvedimento  di  assegnazione  segue  la  stipula  dell'atto
formale di concessione redatto secondo il modello in allegato  C,  di
cui all'articolo 346. 
7.  La  domanda,  in  caso  di  trasferimento  a  nuova  destinazione
d'impiego, puo' essere inoltrata dal momento della predesignazione al
nuovo incarico. 
8.  La  rinuncia,  non  adeguatamente  giustificata  alla  competente
commissione di controllo degli alloggi, all'assegnazione di un idoneo
alloggio ASI, fa decadere, per il periodo di un anno, il titolo  alla
concessione di altro alloggio ASI. 
9. Il concessionario di alloggio ASI puo'  chiedere  la  sostituzione
dell'alloggio con un altro piu' grande  della  stessa  categoria,  se
muta il proprio  nucleo  familiare.  Il  comando  competente  per  il
rilascio della concessione puo' accogliere l'istanza subordinatamente
alla disponibilita' di un alloggio piu' grande nello stesso  edificio
o nel compendio dove e' ubicato l'alloggio in concessione. 
10. Gli alloggi da attribuire agli incarichi a  rotazione  interforze
sono assegnati dalla singola Forza armata solo se gli incarichi  sono
ricoperti da personale di quella Forza armata.