Art. 324 
 
                     Assegnazione di alloggi AST 
 
1. L'assegnazione degli alloggi AST e' effettuata esclusivamente  per
graduatoria. 
2. Possono presentare domanda gli  ufficiali,  i  sottufficiali  e  i
volontari in servizio permanente: 
a) effettivi a comandi, enti, reparti della Forza  armata  od  organi
interforze  compresi  nel  presidio   ovvero   nella   circoscrizione
alloggiativa; 
b) dell'Arma dei carabinieri, inseriti organicamente in  enti  ovvero
comandi ovvero reparti delle altre Forze armate, o che si  trovino  a
disposizione d'impiego delle stesse; 
c) di altra Forza armata, purche'  in  servizio  presso  enti  ovvero
comandi  o  reparti  della  Forza  armata  compresi  nel  presidio  o
circoscrizione alloggiativa e che  non  concorrono  presso  la  Forza
armata di appartenenza; 
d) della Marina militare, in servizio presso gli  organi  centrali  o
periferici  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
nonche' presso le Direzioni marittime, le Capitanerie di  porto,  gli
uffici circondariali e locali marittimi e le delegazioni di spiaggia,
se non esistono nel  presidio  o  nella  circoscrizione  alloggiativa
alloggi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai  quali
accedere; 
e) della Marina militare che presta servizio  a  bordo  delle  unita'
navali. Tale personale puo' concorrere solo per la localita' dove  e'
assegnata l'unita' navale sulla quale e' imbarcato. A  tal  fine,  si
tiene conto dell'effettiva destinazione d'impiego. 
3.  La  domanda  di  assegnazione  e'  compilata  e  corredata  della
prescritta documentazione, in conformita' all'allegato  E-2,  di  cui
all'articolo 349 ed e' inoltrata al comando di presidio o ai  comandi
stabiliti dagli Stati maggiori di Forza armata, entro l'ultimo giorno
dei mesi di dicembre, aprile e agosto. 
4. La domanda conserva la sua validita' purche' i documenti fiscali e
amministrativi a corredo siano completi e aggiornati. 
5.  In  caso  di  trasferimento,  gia'  formalizzato  per  una  nuova
destinazione d'impiego, la domanda puo' essere: 
a) presentata ai comandi, stabiliti dagli  Stati  maggiori  di  Forza
armata, nell'ambito dei quali l'interessato presta servizio, anche se
non e' stato ancora eseguito il trasferimento disposto  per  la  sede
ubicata in altro presidio o comando stabilito dagli Stati maggiori di
Forza armata; 
b) inoltrata, prima della data di  effettivo  trasferimento,  con  un
anticipo non superiore a  quattro  mesi,  al  competente  comando  di
presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati maggiori di Forza armata,
o al comando o ente presso  il  quale  e'  stata  disposta  la  nuova
destinazione. 
6.  La  presentazione  di  documentazione  non  conforme   al   vero,
indipendentemente dalle conseguenze  di  carattere  penale,  comporta
l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi  tipo  di
alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato. 
7. La valutazione delle  domande,  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria, non e' effettuata quando le domande stesse: 
a)  risultano  mancanti  dei   dati   prescritti   o   corredate   da
documentazione incompleta, scaduta o non aggiornata; 
b) sono  sottoposte  a  sospensiva  per  effetto  di  una  precedente
determinazione  della  competente  commissione  di  controllo   degli
alloggi. 
8. Le commissioni  di  controllo  degli  alloggi,  sulla  base  delle
domande corredate  della  documentazione  fiscale,  amministrativa  e
personale presentata dai concorrenti, provvedono  alla  formazione  e
alla  pubblicazione  delle   graduatorie   per   gli   ufficiali,   i
sottufficiali e i volontari in servizio permanente con  le  modalita'
indicate nell'allegato G, di cui all'articolo 351. 
9. Il concorrente che ha presentato domanda prima  del  trasferimento
nella nuova sede di servizio e' incluso nella graduatoria e non  puo'
ottenere la  concessione  dell'alloggio  prima  della  data  del  suo
effettivo trasferimento. 
10. L'alloggio disponibile e' offerto al concorrente  che  occupa  il
posto piu' elevato in graduatoria; nel caso di  rinuncia,  l'alloggio
e' offerto al concorrente che occupa il posto successivo. 
11. In presenza di contemporanea disponibilita' di piu'  alloggi,  al
personale che, in base alla graduatoria, ne risulta destinatario,  e'
offerto l'alloggio,  tenendo  conto  della  composizione  del  nucleo
familiare. 
12. Il concorrente deve rispondere alla proposta di  assegnazione  di
un alloggio entro il quinto giorno successivo dalla data di notifica. 
13. Il presidente della commissione di controllo degli alloggi ha  la
facolta' di modificare il limite di tempo per la  risposta,  se  cio'
non  comporta  spese  a  carico   dell'Amministrazione   militare   o
pregiudizio per altri concorrenti. 
14. Il  concorrente  che  non  fornisce  risposta  entro  il  termine
stabilito e' considerato rinunciatario. 
15. L'accettazione di un alloggio  idoneo  al  nucleo  familiare  del
concorrente e' vincolante. E' considerato idoneo l'alloggio  composto
da un numero di vani adeguato alla composizione del nucleo  familiare
convivente. 
16.  In  caso  di  rinuncia,  il  concorrente  e'  tenuto   a   darne
comunicazione per iscritto, anche se e' scaduto il termine di cui  al
comma 12. 
17. La rinuncia a un alloggio idoneo, fatti salvi  i  casi  di  forza
maggiore, comporta la  sospensione  del  concorrente  dall'iscrizione
nella graduatoria in atto e dall'assegnazione di altri alloggi per il
periodo di validita' delle due graduatorie successive. 
18. Il concorrente, se  l'alloggio  non  e'  idoneo,  ha  diritto  di
accettarlo o di rifiutarlo; se lo rifiuta, il concorrente permane  in
graduatoria senza alcuna penalita' fino all'offerta di altro alloggio
idoneo. 
19. L'autorita' competente provvede  all'assegnazione  degli  alloggi
con  l'adozione  dell'atto  formale   di   concessione   redatto   in
conformita' al modello  in  allegato  C,  di  cui  all'articolo  346,
firmato per accettazione dal concessionario. 
20.  Il  concessionario  di  alloggio   puo'   chiedere   il   cambio
dell'alloggio con altro idoneo della stessa categoria se e'  cambiato
il proprio nucleo familiare convivente.  Il  richiedente  e'  incluso
nella  graduatoria  degli   aspiranti   all'assegnazione   senza   la
penalizzazione per il periodo di utenza gia'  trascorso.  L'eventuale
cambio e' attuato con  atto  aggiuntivo  alla  concessione  iniziale,
senza  mutarne  la  decorrenza.   L'alloggio   lasciato   libero   e'
disponibile per una ulteriore assegnazione.