Art. 325 
 
               Assegnazione di alloggi APP, SLI e ASC 
 
1. La concessione degli alloggi APP, SLI e ASC e la  relativa  durata
sono pianificate autonomamente dai comandi, dagli enti e dai  reparti
competenti, salvo eventuali vincoli posti  dagli  Stati  maggiori  di
Forza armata e dagli alti comandi competenti. 
2. L'assegnazione degli alloggi APP, SLI  e  ASC  e'  effettuata  dai
comandi competenti, a richiesta degli interessati, con  le  modalita'
indicate nei commi da 3 a 8. 
3. Le richieste di assegnazione di alloggi APP e ASC sono  presentate
con un anticipo massimo di quindici giorni. Le richieste motivate  da
trasferimento in destinazione d'impiego  o  per  frequenza  di  corso
possono essere avanzate, ricevuto l'ordine di trasferimento, anche in
anticipo rispetto al termine di quindici giorni, ma non prima di  tre
mesi. La domanda relativa  alla  concessione  di  alloggio  SLI  puo'
essere  presentata  anche  prima  della  data  di  arrivo   in   sede
dell'unita' su cui e' imbarcato il richiedente. 
4. Le domande sono iscritte,  in  ordine  cronologico  di  precedenza
determinato dalla data di arrivo, su apposito registro, costantemente
aggiornato e disponibile per la consultazione da parte del  personale
interessato. 
5. L'ordine di  precedenza  nelle  assegnazioni  degli  alloggi  APP,
tenuto  conto  delle  esigenze  gia'  pianificate,   e'   determinato
dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste. 
6. L'ordine di precedenza nelle assegnazioni  degli  alloggi  SLI  e'
determinato dalla data di arrivo dell'unita' navale nella sede  o  da
quella della domanda, se presentata successivamente  all'arrivo.  Gli
interessati non possono, comunque,  conseguire  l'assegnazione  prima
dell'arrivo dell'unita' navale nella  sede  per  la  quale  e'  stato
richiesto  l'alloggio.  Eventuali  ulteriori  disponibilita'  possono
essere   utilizzate   per   soddisfare,   in   base   all'ordine   di
presentazione,  domande  di  personale  imbarcato  su  unita'  navali
assegnate alla sede; in  tali  casi  l'assegnazione  e'  revocata  se
sopravvengono nuove esigenze connesse con l'arrivo o il  transito  di
altre unita' navali. L'ordine di precedenza per il personale che gia'
fruisce  di  sistemazione  logistica  nella  sede  per  cui  richiede
nuovamente l'alloggio SLI e' determinato dalla data di rilascio della
sistemazione.  A  parita'  di  data,  l'ordine   di   precedenza   e'
determinato a favore del personale che nei dodici mesi precedenti non
ha beneficiato di analoga sistemazione logistica nella sede o che  ne
ha usufruito in minor misura. A parita' di condizioni, la  precedenza
e' data al personale di grado inferiore e, subordinatamente, a quello
piu' anziano. 
7. L'ordine di precedenza  nell'assegnazione  degli  alloggi  ASC  e'
determinato  dall'ordine  cronologico  di  arrivo  delle   richieste,
attribuendo priorita' alle domande del personale che presta  servizio
nel comprensorio ove sono ubicati gli alloggi. E'  data  facolta'  ai
comandanti responsabili di assegnare con atto  motivato  gli  alloggi
prioritariamente  a  personale  che  ricopre  nella  sede   incarichi
ritenuti essenziali ai fini della sicurezza. 
8. I comandi competenti  provvedono  all'assegnazione  degli  alloggi
APP, SLI e ASC mediante diretta notifica agli interessati e, per  gli
alloggi   SLI,   previa   sottoscrizione   della   dichiarazione   di
accettazione  delle  condizioni  per  la   gestione,   l'uso   e   la
manutenzione  dell'alloggio,  di   cui   all'allegato   H,   di   cui
all'articolo 352.