Art. 326 
 
                  Impiego degli alloggi disponibili 
 
1.  Gli  alloggi  di  qualsiasi  tipo  sono  assegnati  quando   sono
disponibili e consegnati al piu' presto. Fanno eccezione gli  alloggi
ASI necessari  a  soddisfare  particolari  incarichi  che  richiedano
tassativamente  una  costante  presenza  in  servizio  e  che   siano
predisposti,  per  la  specifica  esigenza,  nell'interno   o   nelle
immediate vicinanze di basi, impianti, installazioni militari. Se per
qualsiasi motivo  il  titolare  non  occupa  l'alloggio,  gli  organi
competenti  di  Forza  armata  possono  decidere  di  cedere  in  uso
temporaneo l'alloggio stesso ad altro dipendente, purche' vi  sia  il
preciso impegno da parte di quest'ultimo di renderlo  disponibile  in
tempo utile per il successore del titolare rinunciatario,  a  proprie
spese  e  senza  diritto  ad  alcuna  proroga,  nonche'  in  caso  di
trasferimento in altra sede di  servizio.  L'assegnazione  temporanea
non esclude la possibilita', per gli aventi  diritto,  di  concorrere
per la concessione di alloggio della categoria  per  la  quale  hanno
titolo. 
2. Gli alloggi di qualsiasi tipo, rimasti disponibili nel presidio  o
nella circoscrizione alloggiativa  dopo  l'integrale  soddisfacimento
delle esigenze di  Forza  armata,  sono  concessi  temporaneamente  a
personale di altra Forza armata dalla stessa designato.