Art. 327 
 
          Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza 
 
1. I comandi competenti alla concessione, entro quarantotto ore dalla
data della consegna di un alloggio  di  qualsiasi  tipo  concesso  in
utenza per un periodo superiore a trenta giorni, ottemperano a quanto
disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 21  marzo  1978,  n.  59,
convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio  1978,  n.  191  e
dall'articolo 1, comma 344, legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
 
 
          Note all'art. 327: 
          - Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978  n.
          59 (Norme penali e processuali  per  la  prevenzione  e  la
          repressione di gravi reati), convertito, con modificazioni,
          dalla legge  18  maggio  1978,  n.  191,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  22  marzo  1978,  n.  80,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 12. - Chiunque cede la proprieta' o il godimento o  a
          qualunque altro titolo consente, per un tempo  superiore  a
          un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato  o  di  parte  di
          esso ha l'obbligo di  comunicare  all'autorita'  locale  di
          pubblica sicurezza, entro quarantotto  ore  dalla  consegna
          dell'immobile,  la  sua  esatta  ubicazione,   nonche'   le
          generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona
          che assume la disponibilita' del bene  e  gli  estremi  del
          documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere
          richiesto all'interessato. 
          Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
          decreto, i soggetti di cui al primo comma  hanno  l'obbligo
          di provvedere alla comunicazione, all'autorita' di pubblica
          sicurezza, di tutti i contratti, anche  verbali,  stipulati
          successivamente alla data del 30 giugno  1977  e  in  corso
          alla data di entrata in vigore del decreto-legge. 
          La comunicazione di cui ai  precedenti  commi  puo'  essere
          effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso
          di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la
          data della ricevuta postale. 
          Nel caso di  violazione  delle  disposizioni  indicate  nei
          commi precedenti si applica la sanzione amministrativa  del
          pagamento di una  somma  da  euro  103  a  euro  1.549.  La
          violazione   e'   accertata   dagli   organi   di   polizia
          giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del  comune  ove  si
          trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco ed i
          proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per  quanto
          non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre  1975,
          n. 706.». 
          - Il testo del comma 344 dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre 2004 n. 311 (Disposizioni per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2005)), pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306, e' il
          seguente: 
          «344. Il modello per la comunicazione di  cui  all'articolo
          12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  maggio  1978,   n.   191,
          approvato  con  decreto  interdirigenziale  del   Ministero
          dell'interno  e  della  Agenzia  delle  entrate,  e'   reso
          disponibile gratuitamente, in modalita'  telematica,  dalla
          predetta Agenzia; la  comunicazione  e'  effettuata,  anche
          avvalendosi degli intermediari di cui  all'articolo  3  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  luglio   1998,   n.   322,   e   successive
          modificazioni,  nonche'  degli  uffici  dell'Agenzia  delle
          entrate, con la compilazione  in  formato  elettronico  del
          relativo modello e con la sua  trasmissione,  in  modalita'
          telematica, alla predetta Agenzia,  che  provvede,  con  la
          medesima modalita', a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia
          delle   entrate,   secondo   intese   con   il    Ministero
          dell'interno, ordina i dati contenuti  nelle  comunicazioni
          per la loro successiva trasmissione telematica al  predetto
          Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti
          di  cessione  di  cui   al   predetto   articolo   12   del
          decreto-legge  n.   59   del   1978   tiene   luogo   della
          comunicazione di cui al medesimo articolo 12.  Le  predette
          disposizioni,  e  quelle  contenute  nel  comma   345,   si
          applicano a decorrere dalla data indicata  nel  decreto  di
          approvazione del modello per la comunicazione previsto  dal
          presente comma.».