Art. 144. 
 
  Gli autori delle opere delle arti  figurative,  relizzate  a  mezzo
della pittura, della scultura, del  disegno  e  della  stampa,  hanno
diritto ad una percentuale sul prezzo della  prima  vendita  pubblica
degli esemplari originali delle opere stesse, quale presunto  maggior
valore  conseguito  dall'esemplare  in  confronto  del   suo   prezzo
originario di alienazione. 
 
  L'organizzatore della vendita, il venditore  e  l'acquirente  sono,
tuttavia,  ammessi  a  provare  che  tale  vendita  pubblica  non  fu
preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero
che il prezzo originario di alienazione non  fu  inferiore  a  quello
conseguito nella vendita pubblica.