Art. 145. 
 
  Gli autori delle  opere  indicate  nell'articolo  precedente  hanno
altresi' diritto ad  una  percentuale  sul  maggior  valore  che  gli
esemplari  originali  delle  proprie  opere   abbiano   ulteriormente
conseguito nelle  successive  vendite  pubbliche,  ragguagliata  alla
differenza tra i prezzi dell'ultima  vendita  pubblica  e  di  quella
immediatamente precedente.