Art. 146. 
 
  Le  percentuali  previste  dai  precedenti  articoli  sono   dovute
soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a  lire  mille  per  i
disegni e le stampe, a lire  cinquemila  per  le  pitture  e  a  lire
diecimila per le  sculture.  Esse  sono  a  carico  del  proprietario
venditore.