Art. 147. Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in questa sezione, conseguito in qualsiasi vendita, non considerata pubblica da questa legge, raggiunga lire 4.000 per i disegni e le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore e' attribuito in misura del dieci per cento agli autori delle opere ed e' a carico del proprietario venditore. Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare e del concorso delle condizioni previste da questo articolo. La percentuale e' ridotta al cinque per cento se il venditore provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non inferiore alla meta' di quello da lui realizzato. Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni dell'art. 145. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere anonime o pseudonime, salvo per queste ultime, quanto e' disposto dall'art. 8 della presente legge.