Art. 147. 
 
  Se il prezzo  dell'esemplare  originale  delle  opere  previste  in
questa sezione, conseguito  in  qualsiasi  vendita,  non  considerata
pubblica da questa legge, raggiunga lire 4.000 per  i  disegni  e  le
stampe, lire 30.000 per le pitture, lire 40.000  per  le  sculture  e
superi il quintuplo del prezzo originario  di  alienazione,  comunque
effettuata, tale maggior valore e' attribuito in misura del dieci per
cento agli autori  delle  opere  ed  e'  a  carico  del  proprietario
venditore. 
 
  Agli  autori  medesimi  incombe  la  prova  del  prezzo   raggiunto
dall'esemplare e del concorso delle  condizioni  previste  da  questo
articolo. 
 
  La percentuale e' ridotta al cinque per cento se il venditore provi
a sua  volta  di  avere  acquistato  l'esemplare  ad  un  prezzo  non
inferiore alla meta' di quello da lui realizzato. 
 
  Per  la  determinazione  del  maggior  valore   si   applicano   le
disposizioni dell'art. 145. 
 
  Le disposizioni di questo articolo  non  si  applicano  alle  opere
anonime o pseudonime, salvo per queste  ultime,  quanto  e'  disposto
dall'art. 8 della presente legge.