Art. 149. Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche: a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi del R. decreto-legge 21 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607; b) le vendite giudiziarie; c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti; d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata; e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od eseguite da terzi.