Art. 151. 
 
  La percentuale dovuta sul prezzo della  prima  vendita  pubblica  a
termini dell'art. 144 e' fissata nella misura dell'uno per cento sino
alla somma di lire 50.000, del due per cento per la  somma  eccedente
tale prezzo e sino alle lire 100.000, e  del  cinque  per  cento  per
l'eccedenza ulteriore di prezzo.