Art. 153. 
 
  Chi legalmente presiede alla vendita  pubblica  delle  opere  delle
arti  figurative  contemplate  in  questa  sezione  ha  l'obbligo  di
prelevare  dal  prezzo  di  vendita  degli  esemplari  originali   le
percentuali dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il
relativo importo all'Ente italiano per  il  diritto  di  autore,  nel
termine stabilito dal regolamento. 
 
  Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato,  chi
presiede la vendita e' costituito depositario,  ad  ogni  effetto  di
legge, delle somme prelevate.