Art. 154. 
 
  Le opere d'arte che  in  una  vendita  pubblica  abbiano  raggiunto
almeno il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate,  a
cura di chi legalmente presiede alla vendita, all'Ente  italiano  per
il diritto di autore. Questo  provvede  alla  relativa  registrazione
nelle forme stabilite dal regolamento. 
 
  L'eseguita registrazione fa prova del prezzo  raggiunto  dall'opera
salvo impugnativa di falso.