Art. 154. Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate, a cura di chi legalmente presiede alla vendita, all'Ente italiano per il diritto di autore. Questo provvede alla relativa registrazione nelle forme stabilite dal regolamento. L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera salvo impugnativa di falso.