Art. 49. 
 
  E' vietato compiere su  organi  in  moto  qualsiasi  operazione  di
riparazione o registrazione. 
  Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si
devono adottare adeguate  cautele  a  difesa  della  incolumita'  del
lavoratore. 
  Del divieto indicato nel primo comma devono essere  resi  edotti  i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.