Art. 334 (Art. 122 Cod. Str.) 
            (Contrassegno per le esercitazioni di guida) 
  1. Gli autoveicoli per  le  esercitazioni  e  gli  esami  di  guida
condotti da aspiranti conducenti devono essere  muniti,  nella  parte
anteriore e posteriore, di  un  contrassegno  recante  la  lettera  P
dell'alfabeto,  maiuscola,   di   colore   nero   su   fondo   bianco
retroriflettente.  Tale  contrassegno  va  applicato   in   posizione
verticale  o  subverticale  in  modo  ben  visibile  e  tale  da  non
ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida e  da  quello
occupato  da  colui  che  funge  da  istruttore.  Le  dimensioni  del
contrassegno e quelle della lettera P sono  riportate,  a  seconda  i
casi che ricorrono, nelle figure IV.1, IV.2, IV.3. 
  2. Per gli autoveicoli facenti  parte  del  parco  veicolare  delle
autoscuole o dei centri di istruzione, il  contrassegno  deve  essere
costituito da un pannello rettangolare ad angoli arrotondati, recante
la  scritta  SCUOLA  GUIDA,  in   colore   nero   su   fondo   bianco
retroriflettente,  applicato  anteriormente  e   posteriormente,   in
posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben  visibile
e tale da non ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida
e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le  dimensioni
del contrassegno e quelle della scritta sono riportate, a  seconda  i
casi che ricorrono, nelle figure IV.4, IV.5.