Art. 334 (Art. 122 Cod. Str.)
(Contrassegno per le esercitazioni di guida)
1. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida
condotti da aspiranti conducenti devono essere muniti, nella parte
anteriore e posteriore, di un contrassegno recante la lettera P
dell'alfabeto, maiuscola, di colore nero su fondo bianco
retroriflettente. Tale contrassegno va applicato in posizione
verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non
ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida e da quello
occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del
contrassegno e quelle della lettera P sono riportate, a seconda i
casi che ricorrono, nelle figure IV.1, IV.2, IV.3.
2. Per gli autoveicoli facenti parte del parco veicolare delle
autoscuole o dei centri di istruzione, il contrassegno deve essere
costituito da un pannello rettangolare ad angoli arrotondati, recante
la scritta SCUOLA GUIDA, in colore nero su fondo bianco
retroriflettente, applicato anteriormente e posteriormente, in
posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile
e tale da non ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida
e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni
del contrassegno e quelle della scritta sono riportate, a seconda i
casi che ricorrono, nelle figure IV.4, IV.5.