Art. 335 (Art. 123 Cod. Str.)
(Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole)
1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di educazione
stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a
motore e' rilasciata previo accertamento della sussistenza dei
requisiti prescritti dall'articolo 123 del codice, cosi' come
specificato nel presente regolamento.
2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i
requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che
deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al
legale rappresentante o, nel caso di societa' od enti, alla persona
da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore
di societa' non aventi personalita' giuridica, i requisiti prescritti
devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano
piu' soci amministratori di societa' non aventi personalita'
giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di
questi.
3. Nel caso di delega da parte di societa' o enti, di cui
all'articolo 123, comma 4, del codice, la stessa deve risultare da
atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione
che deve comunque essere presentata da parte della societa' o
dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre
alle generalita' del delegato, anche quelle del rappresentante legale
della societa' o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.
4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del
socio amministratore o del legale rappresentante in caso di societa'
o ente, e' consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attivita'
dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorita' competente al
rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che
abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non
piu' di sei mesi.
5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo
universale o a titolo particolare, l'avente causa e' tenuto a
richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in
sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla
revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento
nel richiedente dei prescritti requisiti.
6. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata in favore di una
societa' o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o
piu' soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del
relativo verbale deve essere comunicata all'autorita' che ha
provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto,
previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche
della composizione della societa' o dell'ente non siano tali da
comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a societa' semplice, il
recesso e l'esclusione di uno o piu' soci comportano il rilascio di
un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di
quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica
della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di
assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.
8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a societa',
avente o meno personalita' giuridica, o di trasformazione di forme
societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di
quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per
il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale
revoca dell'autorizzazione precedente.
9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna
modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento
dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di
una nuova autorizzazione.
10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in:
a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la
preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida
delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie
A, B, C, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del
certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la
preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida
della categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai
relativi esami di revisione.
11. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve
comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le
quali le autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprieta'
dell'autoscuola.
12. Qualora piu' autoscuole autorizzate si consorzino e
costituiscano un centro di istruzione automobilistica ai sensi
dell'articolo 123, comma 7, del codice, anche la dotazione
complessiva dei veicoli potra' essere adeguatamente ridotta in
relazione al numero e categorie di veicoli di proprieta' del
consorzio.
13. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di
patenti speciali e' ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati
muniti di doppi comandi, di proprieta' di terzi che ne abbiano
autorizzato l'uso.
14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma 10,
lettera a), possono altresi' preparare candidati agli esami di
idoneita' per istruttore o insegnante di autoscuola.
15. Le autoscuole devono altresi' effettuare corsi di aggiornamento
per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo
le disposizioni emanate del Ministro dei trasporti.
16. Tutti i veicoli, compresi quelli classificati ad uso esclusivo,
possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi alle
sedi di esame.