Art. 335 (Art. 123 Cod. Str.) (Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole) 1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore e' rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 123 del codice, cosi' come specificato nel presente regolamento. 2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di societa' od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di societa' non aventi personalita' giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano piu' soci amministratori di societa' non aventi personalita' giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi. 3. Nel caso di delega da parte di societa' o enti, di cui all'articolo 123, comma 4, del codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della societa' o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalita' del delegato, anche quelle del rappresentante legale della societa' o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione. 4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di societa' o ente, e' consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attivita' dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non piu' di sei mesi. 5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa e' tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti. 6. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata in favore di una societa' o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o piu' soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorita' che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della societa' o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione. 7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a societa' semplice, il recesso e l'esclusione di uno o piu' soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione. 8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a societa', avente o meno personalita' giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente. 9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione. 10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in: a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.); b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida della categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione. 11. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprieta' dell'autoscuola. 12. Qualora piu' autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del codice, anche la dotazione complessiva dei veicoli potra' essere adeguatamente ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di proprieta' del consorzio. 13. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti speciali e' ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprieta' di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso. 14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma 10, lettera a), possono altresi' preparare candidati agli esami di idoneita' per istruttore o insegnante di autoscuola. 15. Le autoscuole devono altresi' effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate del Ministro dei trasporti. 16. Tutti i veicoli, compresi quelli classificati ad uso esclusivo, possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi alle sedi di esame.