Art. 335 (Art. 123 Cod. Str.) 
           (Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole) 
  1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attivita'  di  educazione
stradale, di istruzione e formazione  dei  conducenti  di  veicoli  a
motore  e'  rilasciata  previo  accertamento  della  sussistenza  dei
requisiti  prescritti  dall'articolo  123  del  codice,  cosi'   come
specificato nel presente regolamento. 
  2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche,  i
requisiti prescritti, ad eccezione della  capacita'  finanziaria  che
deve essere posseduta dalla  persona  giuridica,  sono  richiesti  al
legale rappresentante o, nel caso di societa' od enti,  alla  persona
da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in  favore
di societa' non aventi personalita' giuridica, i requisiti prescritti
devono essere posseduti dal socio amministratore.  Qualora  ci  siano
piu'  soci  amministratori  di  societa'  non   aventi   personalita'
giuridica, tali  requisiti  devono  essere  posseduti  da  ognuno  di
questi. 
  3. Nel caso  di  delega  da  parte  di  societa'  o  enti,  di  cui
all'articolo 123, comma 4, del codice, la stessa  deve  risultare  da
atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione
che deve  comunque  essere  presentata  da  parte  della  societa'  o
dell'ente. Nel provvedimento  autorizzatorio  sono  riportate,  oltre
alle generalita' del delegato, anche quelle del rappresentante legale
della societa' o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione. 
  4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o  del
socio amministratore o del legale rappresentante in caso di  societa'
o ente, e' consentito il proseguimento dell'esercizio  dell'attivita'
dell'autoscuola,  previo  nulla  osta  dell'autorita'  competente  al
rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto  che
abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non
piu' di sei mesi. 
  5. Nel caso di  trasferimento  del  complesso  aziendale  a  titolo
universale o  a  titolo  particolare,  l'avente  causa  e'  tenuto  a
richiedere a proprio  favore  il  rilascio  di  un'autorizzazione  in
sostituzione di quella  del  trasferente  che,  contestualmente  alla
revoca di quest'ultima, deve essere  rilasciata  previo  accertamento
nel richiedente dei prescritti requisiti. 
  6. Se  l'autorizzazione  e'  stata  rilasciata  in  favore  di  una
societa' o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o
piu' soci da documentare con l'esibizione della copia  autentica  del
relativo  verbale  deve  essere  comunicata  all'autorita'   che   ha
provveduto al rilascio dell'autorizzazione  e  che  ne  prende  atto,
previo accertamento dei prescritti requisiti,  qualora  le  modifiche
della composizione della societa'  o  dell'ente  non  siano  tali  da
comportare il rilascio di una nuova autorizzazione. 
  7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a societa' semplice, il
recesso e l'esclusione di uno o piu' soci comportano il  rilascio  di
un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca  di
quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia  autentica
della scrittura privata autenticata contenente  la  dichiarazione  di
assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione. 
  8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a  societa',
avente o meno personalita' giuridica, o di  trasformazione  di  forme
societarie, viene rilasciata una autorizzazione  in  sostituzione  di
quella precedente, previo accertamento dei requisiti  prescritti  per
il legale rappresentante o per il socio amministratore e  contestuale
revoca dell'autorizzazione precedente. 
  9. Se varia la  sola  denominazione  dell'autoscuola  senza  alcuna
modifica sostanziale di essa si  procede  al  semplice  aggiornamento
dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio  di
una nuova autorizzazione. 
  10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in: 
    a)  autoscuole  per  conducenti  di  veicoli  a  motore  per   la
preparazione di candidati al conseguimento  della  patente  di  guida
delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie
A, B, C, ai relativi  esami  di  revisione  e  al  conseguimento  del
certificato di abilitazione professionale (C.A.P.); 
    b)  autoscuole  per  conducenti  di  veicoli  a  motore  per   la
preparazione di candidati al conseguimento  della  patente  di  guida
della categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti  ed  ai
relativi esami di revisione. 
  11. La dotazione per le esercitazioni di guida  e  gli  esami  deve
comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente  per  le
quali le autoscuole sono autorizzate  e  deve  essere  di  proprieta'
dell'autoscuola. 
  12.  Qualora  piu'   autoscuole   autorizzate   si   consorzino   e
costituiscano  un  centro  di  istruzione  automobilistica  ai  sensi
dell'articolo  123,  comma  7,  del  codice,   anche   la   dotazione
complessiva  dei  veicoli  potra'  essere  adeguatamente  ridotta  in
relazione  al  numero  e  categorie  di  veicoli  di  proprieta'  del
consorzio. 
  13. Per le esercitazioni e per  l'esame  per  il  conseguimento  di
patenti speciali  e'  ammesso  l'utilizzo  di  veicoli  multiadattati
muniti di doppi comandi,  di  proprieta'  di  terzi  che  ne  abbiano
autorizzato l'uso. 
  14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma 10,
lettera a),  possono  altresi'  preparare  candidati  agli  esami  di
idoneita' per istruttore o insegnante di autoscuola. 
  15. Le autoscuole devono altresi' effettuare corsi di aggiornamento
per i conducenti in relazione all'evolversi della  normativa  secondo
le disposizioni emanate del Ministro dei trasporti. 
  16. Tutti i veicoli, compresi quelli classificati ad uso esclusivo,
possono essere utilizzati anche per il trasporto degli  allievi  alle
sedi di esame.