Art. 336 (Art. 123 Cod. Str.) 
                (Vigilanza tecnica sulle autoscuole) 
  1. La vigilanza tecnica ad  opera  dell'ufficio  provinciale  della
Direzione generale della M.C.T.C. nella cui  circoscrizione  ha  sede
l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica,  deve  essere
svolta con attivita' ispettiva anche  durante  lo  svolgimento  delle
lezioni e durante l'effettuazione degli esami. 
  Sono, in particolare, soggette a controllo: 
    a) la capacita' didattica del personale; 
    b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature; 
    c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti; 
    d) l'idoneita' dei locali; 
    e) la percentuale degli allievi che non hanno superato  la  prova
di esame nell'arco di sei mesi; 
    f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati  agli
esami; 
    g) la regolare esecuzione dei corsi; 
    h) il  rispetto  delle  direttive  impartite  dal  Ministero  dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del codice. 
  2.  In  occasione   delle   ispezioni   effettuate   nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza  viene  redatto  un  verbale  in  cui  si
evidenziano   le   irregolarita'   riscontrate   nel    funzionamento
dell'autoscuola o del centro  di  istruzione.  Esse  sono  contestate
immediatamente al titolare,  al  legale  rappresentante  o  al  socio
amministratore o al responsabile del centro di  istruzione,  mediante
consegna di  copia  del  verbale  da  sottoscrivere  per  ricevuta  o
mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
  3. Il titolare dell'autoscuola o  il  legale  rappresentante  o  il
socio  amministratore  o  il  responsabile  legale  del   centro   di
istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o  dalla
data di ricezione della lettera raccomandata, deve far  pervenire  le
proprie  giustificazioni  all'ufficio  provinciale  della   Direzione
generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute
sufficienti  ovvero  non  siano  pervenute  nel  termine  prescritto,
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida
il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il
responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di
ricevimento, invitandolo  ad  eliminare  le  irregolarita'  entro  un
termine che, in ogni caso, non potra'  essere  inferiore  a  quindici
giorni. 
  4. Nel caso di inottemperanza alla  diffida  di  cui  al  comma  3,
l'ufficio  provinciale  della  Direzione  generale   della   M.C.T.C.
provvede   ad   informare   l'autorita'   competente   al    rilascio
dell'autorizzazione, affinche' adotti i provvedimenti sanzionatori di
cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del codice,  entro  trenta  giorni
dalla ricezione di tale comunicazione. 
  5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi  2,
3  e  4  e'  fatta  salva  la  facolta'  del  direttore  dell'ufficio
Provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.  di  adottare  le
misure urgenti ritenute piu' idonee a  garantire  l'osservanza  della
normativa vigente.