Art. 336 (Art. 123 Cod. Str.)
(Vigilanza tecnica sulle autoscuole)
1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede
l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere
svolta con attivita' ispettiva anche durante lo svolgimento delle
lezioni e durante l'effettuazione degli esami.
Sono, in particolare, soggette a controllo:
a) la capacita' didattica del personale;
b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
d) l'idoneita' dei locali;
e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova
di esame nell'arco di sei mesi;
f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli
esami;
g) la regolare esecuzione dei corsi;
h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del codice.
2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza viene redatto un verbale in cui si
evidenziano le irregolarita' riscontrate nel funzionamento
dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate
immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio
amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante
consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o
mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il
socio amministratore o il responsabile legale del centro di
istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla
data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le
proprie giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute
sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto,
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida
il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il
responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di
ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarita' entro un
termine che, in ogni caso, non potra' essere inferiore a quindici
giorni.
4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3,
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
provvede ad informare l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione, affinche' adotti i provvedimenti sanzionatori di
cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni
dalla ricezione di tale comunicazione.
5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2,
3 e 4 e' fatta salva la facolta' del direttore dell'ufficio
Provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le
misure urgenti ritenute piu' idonee a garantire l'osservanza della
normativa vigente.