Art. 337 (Art. 123 Cod. Str.)
(Attivita' di consulenza
da parte degli enti pubblici non economici)
1. L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto prevista dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 1, da
parte di imprese e societa' autorizzate dalla provincia, puo' essere
esercitata, a mente dell'articolo 123, comma 13, del codice, anche da
enti pubblici non economici sia da uffici dei predetti enti in regime
di convenzionamento o di concessione, sia direttamente dai predetti
enti.
2. Quando l'attivita' di consulenza di cui al comma 1 e' esercitata
dagli uffici in regime di convenzionamento o di concessione degli
enti pubblici non economici, l'attivita' medesima e' soggetta
all'autorizzazione richiesta dalla citata legge. L'autorizzazione e'
rilasciata dalla Provincia nel rispetto del programma provinciale
delle autorizzazioni di cui alla citata legge 8 agosto 1991, n.264,
articolo 2, su richiesta dei predetti enti, al titolare dell'ufficio
in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 nonche'
dell'attestato di idoneita' professionale previsto dalla legge 8
agosto 1991, n.264, articolo 5. All'esercizio della detta attivita'
si applica l'articolo 9 della citata legge del 1991.
3. Le tariffe minime e massime per l'attivita' di consulenza di cui
al comma 2 sono quelle fissate ai sensi dell'articolo 8 della legge 8
agosto 1991, n. 264. La composizione della commissione, prevista dal
suddetto articolo 8 della legge citata, e' modificata sostituendo due
dei quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria
maggiormente rappresentative con due rappresentanti degli enti
pubblici non economici, di cui uno con funzioni di supplente.
4. Dalla data di entrata in vigore del codice della strada, gli
uffici di cui al comma 2 rilasciano la ricevuta di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264, articolo 7.
5. L'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo
1, effettuata direttamente dall'ente pubblico non economico secondo
le leggi ed i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della
predetta legge non e' soggetto all'autorizzazione della Provincia ne'
al conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale. Entro un
mese dall'entrata in vigore del presente regolamento gli enti
pubblici non economici che esercitino direttamente l'attivita' di
consulenza trasmettono le relative indicazioni alla provincia ed
all'ufficio provinciale della motorizzazione civile. Le tariffe
minime e massime sono determinate ai sensi del comma 3. L'ente
pubblico non economico rilascia la ricevuta di cui al comma 4.
Nota all'art. 337:
- La legge 8 agosto 1991, n. 264, reca: "Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto".
- Il testo degli artt. 1, 2, 3, 5, 9, 8 e 7 della citata
legge e' il seguente:
"Art. 1 (Attivita' di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto). - 1. Ai fini della presente legge, per
attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto si intende lo svolgimento di compiti di
consulenza e di assistenza nonche' di adempimenti, come
specificati nella tabella A allegata alla presente legge e
comunque ad essi connessi relativi alla circolazione di
veicoli e di natanti a motore effettuato a titolo oneroso
per incarico di qualunque soggetto interessato".
"Art. 2 (Sviluppo programmato del settore). - 1.
L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto e' esercitata da imprese o da societa'
autorizzate dalla provincia. Non si applica l'art. 115 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore
ordinato e compatibile con le effettive esigenze del
contesto socio-economico, il Ministro dei Trasporti, con
proprio decreto sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale definisce
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge i criteri per la programmazione numerica a
livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale
della motorizzazione civile delle autorizzazioni
all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto.
3. Le province, sentiti i comuni, definiscono, entro i
successivi novanta giorni, il programma provinciale delle
autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto".
"Art. 3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). -
1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui
all'art. 2 l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e'
rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che
sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli
Stati membri della Comunita' economica europea residente in
Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore eta';
c) non abbia riportato condanne per delitti contro la
pubblica amministrazione, contro l'Amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti
di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648
e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione
di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15
dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non
colposo per il quale la legge preveda la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel
massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta
sentenza definitiva di riabilitazione;
d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di
sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato
fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un
procedimento per dichiarazione di fallimento;
f) sia in possesso dell'attestato di idoneita'
professionale di cui all'art. 5;
g) disponga di locali idonei e di adeguata capacita'
finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti,
entro centottanta giorni dalla data in vigore della
presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio
decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al
comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tal fine, i
requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
comma 1 devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di
persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa'
in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori per ogni altro tipo di
societa'.
3. Nel caso di societa', il requisito di cui alla
lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno
dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e
il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere
posseduto dalla societa'.
4. Il rilascio della autorizzazione di cui al comma 1 e'
subordinato al contestuale deposito, presso
l'amministrazione provinciale, di una cauzione pecuniaria
di entita' determinata, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge con decreto del
Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della
marina mercantile e delle finanze, nonche' al versamento
del contributo una tantum di cui al comma 4 dell'art. 8".
"Art. 5 (Attestato di idoneita' professionale
all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. L' attestato di
idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e'
rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei
trasporti, previo superamento di un esame di idoneita'
svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base
regionale, con decreto del Presidente della giunta
regionale e composta da:
a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con
funzioni di presidente, designato dal Ministro dei
trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche
equiparate della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione;
b) un rappresentante del Ministero della marina
mercantile ed un rappresentante del Ministero delle
finanze, designati tra i Ministri competenti fra i
dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle
rispettive amministrazioni;
c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui
alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del
comitato fra i componenti;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui
al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il
cui importo e' annualmente stabilito con decreto del
Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della
marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in
possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del comma 1 dell'art. 3 nonche' di un diploma di
istruzione superiore di secondo grado o equiparato.
3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in
ogni capoluogo di regione secondo modalita' e programmi
stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di
concerto con i Ministri della marina mercantile e delle
finanze. L'esame consiste in una prova scritta basata su
quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su
nozioni di disciplina della circolazione stradale, di
legislazione sull'autotrasporto, di disciplina della
navigazione e legislazione complementare, di legislazione
sul Pubblico registro automobilistico e di legislazione
tributaria afferente al settore. L'elenco completo dei
quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione
degli interessati almeno sessanta giorni prima della data
fissata per l'esame.
4. L'esame di idoneita' di cui al comma 1 non e'
richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di
assistenza automobilistica degli Automobil club che siano
in servizio da almeno quindici anni".
"Art. 9 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Le province e i
comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa
dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarita'
nell'esecizio dell'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle
tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8,
atto di diffida. Ove siano accertate irregolarita'
persistenti o ripetute, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui
all'art. 3 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'art. 7,
l'autorizzazione all'esecizio dell'attivita' di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto e' revocata
quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e quando
siano accertate gravi abusi. In quest'ultimo caso si
applica altresi' la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni,
salva l'eventuale responsabilita' civile e penale.
4. Chiunque esercita l'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in
possesso della prescritta autorizzazione e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresi'
l'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 si
applica l'art. 348 del codice penale".
"Art. 8 (Tariffe). - 1. Le tariffe minime e massime per
l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto sono stabilite annualmente con decreto del
Ministro dei trasporti, su conforme deliberazione di una
commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti
e composta da:
a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di
cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di
supplente, designati dal Ministro dei trasporti fra i
dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della
Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;
b) due rappresentanti del Ministero della marina
mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati
dal Ministro della marina mercantile fra i dirigenti o i
funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;
c) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di
cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro
delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche
equiparate del Ministero;
d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali
di categoria maggiormente rappresentative di cui due con
funzioni di supplenti.
2. I componenti della commissione di cui al comma 1
durano in carica tre anni. La commissione delibera a
maggioranza dei componenti.
3. La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e
massime di cui al comma 1 e' esercitata dalle province e
dai comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e
quelle praticate dall'impresa o dalla societa' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei
locali dell'impresa o della societa' di consulenza ove
vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.
4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui
all'art. 3, il titolare dell'impresa o la societa' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono
tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo e'
determinato con decreto adottato dal Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in
misura tale da assicurare la copertura degli oneri
derivanti dal funzionamento della commissione di cui al
comma 1".
"Art. 7 (Ricevute di consegna del documento di
circolazione del mezzo di trasporto o del documento di
abilitazione alla guida). - 1. L'impresa o la societa' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto,
quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto
o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse
consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano
all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato
dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli
effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto
o il documento di abilitazione alla guida per la durata
massima di quindici giorni dalla data del rilascio, che
deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale
di cui all'art. 6.
3. L'impresa o la societa' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione
dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della
ricevuta di cui al comma 1, l'estratto di cui l'art. 60 del
testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
4. Ogni abuso nel rilascio della ricevuta di cui al
comma 1 comporta, salva in ogni caso l'eventuale
responsabilita' penale e civile la revoca
dell'autorizzazione di cui all'art. 3. La violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire un milione".