Art. 337 (Art. 123 Cod. Str.) 
                      (Attivita' di consulenza 
             da parte degli enti pubblici non economici) 
  1. L'attivita' di consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto prevista dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 1,  da
parte di imprese e societa' autorizzate dalla provincia, puo'  essere
esercitata, a mente dell'articolo 123, comma 13, del codice, anche da
enti pubblici non economici sia da uffici dei predetti enti in regime
di convenzionamento o di concessione, sia direttamente  dai  predetti
enti. 
  2. Quando l'attivita' di consulenza di cui al comma 1 e' esercitata
dagli uffici in regime di convenzionamento  o  di  concessione  degli
enti  pubblici  non  economici,  l'attivita'  medesima  e'   soggetta
all'autorizzazione richiesta dalla citata legge. L'autorizzazione  e'
rilasciata dalla Provincia nel  rispetto  del  programma  provinciale
delle autorizzazioni di cui alla citata legge 8 agosto  1991,  n.264,
articolo 2, su richiesta dei predetti enti, al titolare  dell'ufficio
in  possesso  dei  requisiti   previsti   dall'articolo   3   nonche'
dell'attestato di idoneita'  professionale  previsto  dalla  legge  8
agosto 1991, n.264, articolo 5. All'esercizio della  detta  attivita'
si applica l'articolo 9 della citata legge del 1991. 
  3. Le tariffe minime e massime per l'attivita' di consulenza di cui
al comma 2 sono quelle fissate ai sensi dell'articolo 8 della legge 8
agosto 1991, n. 264. La composizione della commissione, prevista  dal
suddetto articolo 8 della legge citata, e' modificata sostituendo due
dei quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di  categoria
maggiormente  rappresentative  con  due  rappresentanti  degli   enti
pubblici non economici, di cui uno con funzioni di supplente. 
  4. Dalla data di entrata in vigore del  codice  della  strada,  gli
uffici di cui al comma 2 rilasciano la ricevuta di cui alla  legge  8
agosto 1991, n. 264, articolo 7. 
  5. L'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo
1, effettuata direttamente dall'ente pubblico non  economico  secondo
le leggi ed i  regolamenti  anteriori  all'entrata  in  vigore  della
predetta legge non e' soggetto all'autorizzazione della Provincia ne'
al conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale. Entro  un
mese  dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  gli  enti
pubblici non economici che  esercitino  direttamente  l'attivita'  di
consulenza trasmettono le  relative  indicazioni  alla  provincia  ed
all'ufficio  provinciale  della  motorizzazione  civile.  Le  tariffe
minime e massime sono  determinate  ai  sensi  del  comma  3.  L'ente
pubblico non economico rilascia la ricevuta di cui al comma 4. 
 
          Nota all'art. 337:
             -  La  legge  8  agosto  1991, n. 264, reca: "Disciplina
          dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei  mezzi
          di trasporto".
             - Il testo degli artt. 1, 2, 3, 5, 9, 8 e 7 della citata
          legge e' il seguente:
             "Art. 1 (Attivita' di consulenza per la circolazione dei
          mezzi di trasporto). - 1. Ai fini della presente legge, per
          attivita'  di  consulenza  per la circolazione dei mezzi di
          trasporto  si  intende  lo  svolgimento   di   compiti   di
          consulenza  e  di  assistenza  nonche' di adempimenti, come
          specificati nella tabella A allegata alla presente legge  e
          comunque  ad  essi  connessi  relativi alla circolazione di
          veicoli e di natanti a motore effettuato a  titolo  oneroso
          per incarico di qualunque soggetto interessato".
             "Art.   2  (Sviluppo  programmato  del  settore).  -  1.
          L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi  di
          trasporto   e'   esercitata   da   imprese  o  da  societa'
          autorizzate dalla provincia. Non si applica l'art. 115  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
             2.  Al  fine  di  assicurare  uno  sviluppo  del settore
          ordinato  e  compatibile  con  le  effettive  esigenze  del
          contesto  socio-economico,  il  Ministro dei Trasporti, con
          proprio  decreto  sentite  le  associazioni  di   categoria
          maggiormente  rappresentative a livello nazionale definisce
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge i criteri per la programmazione  numerica  a
          livello  provinciale e in rapporto con l'indice provinciale
          della   motorizzazione    civile    delle    autorizzazioni
          all'esercizio   dell'attivita'   di   consulenza   per   la
          circolazione dei mezzi di trasporto.
             3. Le province, sentiti i comuni, definiscono,  entro  i
          successivi  novanta  giorni, il programma provinciale delle
          autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'  di  consulenza
          per la circolazione dei mezzi di trasporto".
             "Art.  3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
          consulenza per la circolazione dei mezzi di  trasporto).  -
          1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui
          all'art. 2 l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
          consulenza  per  la  circolazione dei mezzi di trasporto e'
          rilasciata, dalla provincia, al titolare  dell'impresa  che
          sia in possesso dei seguenti requisiti:
               a)  sia  cittadino  italiano  o cittadino di uno degli
          Stati membri della Comunita' economica europea residente in
          Italia;
               b) abbia raggiunto la maggiore eta';
               c) non abbia riportato condanne per delitti contro  la
          pubblica  amministrazione,  contro  l'Amministrazione della
          giustizia,  contro  la  fede  pubblica,  contro  l'economia
          pubblica,  l'industria e il commercio, ovvero per i delitti
          di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648
          e  648-bis del codice penale, per il delitto  di  emissione
          di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15
          dicembre  1990,  n.  386, o per qualsiasi altro delitto non
          colposo per  il  quale  la  legge  preveda  la  pena  della
          reclusione  non  inferiore,  nel  minimo, a due anni e, nel
          massimo, a cinque  anni,  salvo  che  non  sia  intervenuta
          sentenza definitiva di riabilitazione;
               d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di
          sicurezza personali o a misure di prevenzione;
               e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato
          fallito,  ovvero  non  sia in corso, nei suoi confronti, un
          procedimento per dichiarazione di fallimento;
               f)  sia  in  possesso  dell'attestato   di   idoneita'
          professionale di cui all'art. 5;
               g)  disponga  di locali idonei e di adeguata capacita'
          finanziaria valutati  alla  stregua  di  criteri  definiti,
          entro   centottanta  giorni  dalla  data  in  vigore  della
          presente legge, dal  Ministro  dei  trasporti  con  proprio
          decreto,  sentite le associazioni di categoria maggiormente
          rappresentative a livello nazionale.
             2. Nel caso di  societa',  l'autorizzazione  di  cui  al
          comma  1  e'  rilasciata  alla  societa'.  A  tal  fine,  i
          requisiti di cui alle lettere a), b),  c),  d)  ed  e)  del
          comma 1 devono essere posseduti:
               a)  da  tutti  i  soci, quando trattasi di societa' di
          persone;
               b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa'
          in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
               c)  dagli  amministratori  per  ogni  altro  tipo   di
          societa'.
             3.  Nel  caso  di  societa',  il  requisito  di cui alla
          lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno  uno
          dei  soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e
          il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere
          posseduto dalla societa'.
             4. Il rilascio della autorizzazione di cui al comma 1 e'
          subordinato     al     contestuale     deposito,     presso
          l'amministrazione  provinciale,  di una cauzione pecuniaria
          di entita' determinata, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge con  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti  di  concerto con i Ministri della
          marina mercantile e delle finanze,  nonche'  al  versamento
          del contributo una tantum di cui al comma 4 dell'art. 8".
            "Art.    5    (Attestato   di   idoneita'   professionale
          all'esercizio   dell'attivita'   di   consulenza   per   la
          circolazione  dei mezzi di trasporto). - 1. L' attestato di
          idoneita'  professionale  all'esercizio  dell'attivita'  di
          consulenza  per  la  circolazione dei mezzi di trasporto e'
          rilasciato, dalla Direzione generale  della  motorizzazione
          civile  e  dei  trasporti  in concessione del Ministero dei
          trasporti, previo superamento  di  un  esame  di  idoneita'
          svolto  davanti  ad apposite commissioni istituite, su base
          regionale,  con  decreto  del   Presidente   della   giunta
          regionale e composta da:
               a)  un rappresentante del Ministero dei trasporti, con
          funzioni  di  presidente,  designato   dal   Ministro   dei
          trasporti  fra  i  dirigenti  o i funzionari con qualifiche
          equiparate della Direzione  generale  della  motorizzazione
          civile e dei trasporti in concessione;
               b)   un  rappresentante  del  Ministero  della  marina
          mercantile  ed  un  rappresentante  del   Ministero   delle
          finanze,   designati   tra  i  Ministri  competenti  fra  i
          dirigenti o i funzionari con  qualifiche  equiparate  delle
          rispettive amministrazioni;
               c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo
          degli  autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui
          alla  legge  6  giugno   1974,   n.   298,   e   successive
          modificazioni  e integrazioni, designato dal presidente del
          comitato fra i componenti;
               d) due rappresentanti designati dalle associazioni  di
          categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
             2.  Possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui
          al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il
          cui  importo  e'  annualmente  stabilito  con  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti  di  concerto con i Ministri della
          marina mercantile e delle  finanze,  coloro  che  siano  in
          possesso  dei  requisiti di cui alle lettere a), b), c), d)
          ed e) del comma 1 dell'art. 3  nonche'  di  un  diploma  di
          istruzione superiore di secondo grado o equiparato.
             3.  Le  sessioni  di esame sono annuali e si svolgono in
          ogni capoluogo di regione  secondo  modalita'  e  programmi
          stabiliti   con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  di
          concerto con i Ministri della  marina  mercantile  e  delle
          finanze.  L'esame  consiste  in una prova scritta basata su
          quesiti a  risposta  multipla  predeterminata  vertenti  su
          nozioni  di  disciplina  della  circolazione  stradale,  di
          legislazione  sull'autotrasporto,   di   disciplina   della
          navigazione  e  legislazione complementare, di legislazione
          sul Pubblico registro  automobilistico  e  di  legislazione
          tributaria  afferente  al  settore.  L'elenco  completo dei
          quesiti e delle risposte deve essere messo  a  disposizione
          degli  interessati  almeno sessanta giorni prima della data
          fissata per l'esame.
             4. L'esame di  idoneita'  di  cui  al  comma  1  non  e'
          richiesto   per   i   dirigenti  preposti  agli  uffici  di
          assistenza automobilistica degli Automobil club  che  siano
          in servizio da almeno quindici anni".
             "Art.  9  (Vigilanza  e  sanzioni). - 1. Le province e i
          comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
             2. Il presidente della provincia,  anche  su  iniziativa
          dei  comuni,  emana,  in  caso  di  accertate irregolarita'
          nell'esecizio   dell'attivita'   di   consulenza   per   la
          circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle
          tariffe  minime  e  massime stabilite ai sensi dell'art. 8,
          atto  di  diffida.  Ove   siano   accertate   irregolarita'
          persistenti    o   ripetute,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire  un
          milione  a  lire  cinque  milioni e l'autorizzazione di cui
          all'art. 3 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
             3. Oltre che nel caso di cui al  comma  4  dell'art.  7,
          l'autorizzazione  all'esecizio dell'attivita' di consulenza
          per la circolazione dei  mezzi  di  trasporto  e'  revocata
          quando  vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e quando
          siano  accertate  gravi  abusi.  In  quest'ultimo  caso  si
          applica  altresi'  la sanzione amministrativa del pagamento
          di una somma da lire due  milioni  a  lire  dieci  milioni,
          salva l'eventuale responsabilita' civile e penale.
             4.  Chiunque  esercita  l'attivita' di consulenza per la
          circolazione  dei  mezzi  di  trasporto  senza  essere   in
          possesso  della  prescritta autorizzazione e' punito con la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  lire
          cinque  milioni  a lire venti milioni. Ove difetti altresi'
          l'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 si
          applica l'art. 348 del codice penale".
             "Art. 8 (Tariffe). - 1. Le tariffe minime e massime  per
          l'attivita'  di consulenza per la circolazione dei mezzi di
          trasporto  sono  stabilite  annualmente  con  decreto   del
          Ministro  dei  trasporti,  su conforme deliberazione di una
          commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti
          e composta da:
               a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti,  di
          cui  uno  con funzioni di presidente ed uno con funzioni di
          supplente, designati  dal  Ministro  dei  trasporti  fra  i
          dirigenti  o  i  funzionari con qualifiche equiparate della
          Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e   dei
          trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;
               b)  due  rappresentanti  del  Ministero  della  marina
          mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati
          dal Ministro della marina mercantile fra i  dirigenti  o  i
          funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;
               c)  due rappresentanti del Ministero delle finanze, di
          cui uno con funzioni di supplente, designati  dal  Ministro
          delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche
          equiparate del Ministero;
               d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali
          di  categoria  maggiormente  rappresentative di cui due con
          funzioni di supplenti.
             2. I componenti della commissione  di  cui  al  comma  1
          durano  in  carica  tre  anni.  La  commissione  delibera a
          maggioranza dei componenti.
             3. La vigilanza sul  rispetto  delle  tariffe  minime  e
          massime  di  cui  al comma 1 e' esercitata dalle province e
          dai comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e
          quelle  praticate  dall'impresa   o   dalla   societa'   di
          consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di trasporto
          devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei
          locali dell'impresa o  della  societa'  di  consulenza  ove
          vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.
             4.  All'atto  del  rilascio  dell'autorizzazione  di cui
          all'art. 3, il  titolare  dell'impresa  o  la  societa'  di
          consulenza  per la circolazione dei mezzi di trasporto sono
          tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo e'
          determinato  con  decreto   adottato   dal   Ministro   dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, in
          misura  tale  da  assicurare  la  copertura   degli   oneri
          derivanti  dal  funzionamento  della  commissione di cui al
          comma 1".
             "Art.   7   (Ricevute   di  consegna  del  documento  di
          circolazione del mezzo di  trasporto  o  del  documento  di
          abilitazione  alla guida). - 1.  L'impresa o la societa' di
          consulenza per la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto,
          quando  il documento di circolazione del mezzo di trasporto
          o il documento di abilitazione alla  guida  venga  ad  esse
          consegnato  per  gli  adempimenti di competenza, rilasciano
          all'interessato una ricevuta conforme a  modello  approvato
          dal  Ministro  dei  trasporti,  con  proprio decreto, entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.
             2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli
          effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto
          o  il  documento  di  abilitazione alla guida per la durata
          massima di quindici giorni dalla  data  del  rilascio,  che
          deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale
          di cui all'art. 6.
             3.   L'impresa  o  la  societa'  di  consulenza  per  la
          circolazione dei mezzi di trasporto pongono a  disposizione
          dell'interessato,  entro quindici giorni dal rilascio della
          ricevuta di cui al comma 1, l'estratto di cui l'art. 60 del
          testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione
          stradale,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
             4.  Ogni  abuso  nel  rilascio  della ricevuta di cui al
          comma  1  comporta,  salva   in   ogni   caso   l'eventuale
          responsabilita'     penale     e     civile    la    revoca
          dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  3.  La   violazione
          dell'obbligo  di  cui  al comma 3 e' punita con la sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
          a lire un milione".