Art. 337 (Art. 123 Cod. Str.) (Attivita' di consulenza da parte degli enti pubblici non economici) 1. L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prevista dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 1, da parte di imprese e societa' autorizzate dalla provincia, puo' essere esercitata, a mente dell'articolo 123, comma 13, del codice, anche da enti pubblici non economici sia da uffici dei predetti enti in regime di convenzionamento o di concessione, sia direttamente dai predetti enti. 2. Quando l'attivita' di consulenza di cui al comma 1 e' esercitata dagli uffici in regime di convenzionamento o di concessione degli enti pubblici non economici, l'attivita' medesima e' soggetta all'autorizzazione richiesta dalla citata legge. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui alla citata legge 8 agosto 1991, n.264, articolo 2, su richiesta dei predetti enti, al titolare dell'ufficio in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 nonche' dell'attestato di idoneita' professionale previsto dalla legge 8 agosto 1991, n.264, articolo 5. All'esercizio della detta attivita' si applica l'articolo 9 della citata legge del 1991. 3. Le tariffe minime e massime per l'attivita' di consulenza di cui al comma 2 sono quelle fissate ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264. La composizione della commissione, prevista dal suddetto articolo 8 della legge citata, e' modificata sostituendo due dei quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative con due rappresentanti degli enti pubblici non economici, di cui uno con funzioni di supplente. 4. Dalla data di entrata in vigore del codice della strada, gli uffici di cui al comma 2 rilasciano la ricevuta di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 7. 5. L'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 1, effettuata direttamente dall'ente pubblico non economico secondo le leggi ed i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge non e' soggetto all'autorizzazione della Provincia ne' al conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento gli enti pubblici non economici che esercitino direttamente l'attivita' di consulenza trasmettono le relative indicazioni alla provincia ed all'ufficio provinciale della motorizzazione civile. Le tariffe minime e massime sono determinate ai sensi del comma 3. L'ente pubblico non economico rilascia la ricevuta di cui al comma 4.
Nota all'art. 337: - La legge 8 agosto 1991, n. 264, reca: "Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto". - Il testo degli artt. 1, 2, 3, 5, 9, 8 e 7 della citata legge e' il seguente: "Art. 1 (Attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. Ai fini della presente legge, per attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonche' di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato". "Art. 2 (Sviluppo programmato del settore). - 1. L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' esercitata da imprese o da societa' autorizzate dalla provincia. Non si applica l'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il Ministro dei Trasporti, con proprio decreto sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale definisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la programmazione numerica a livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 3. Le province, sentiti i comuni, definiscono, entro i successivi novanta giorni, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto". "Art. 3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'art. 2 l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea residente in Italia; b) abbia raggiunto la maggiore eta'; c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; f) sia in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5; g) disponga di locali idonei e di adeguata capacita' finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti: a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone; b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni; c) dagli amministratori per ogni altro tipo di societa'. 3. Nel caso di societa', il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla societa'. 4. Il rilascio della autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al contestuale deposito, presso l'amministrazione provinciale, di una cauzione pecuniaria di entita' determinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, nonche' al versamento del contributo una tantum di cui al comma 4 dell'art. 8". "Art. 5 (Attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. L' attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneita' svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del Presidente della giunta regionale e composta da: a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati tra i Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni; c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti; d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo e' annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 3 nonche' di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato. 3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo di regione secondo modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di disciplina della navigazione e legislazione complementare, di legislazione sul Pubblico registro automobilistico e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame. 4. L'esame di idoneita' di cui al comma 1 non e' richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobil club che siano in servizio da almeno quindici anni". "Art. 9 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge. 2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarita' nell'esecizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarita' persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'art. 3 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi. 3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'art. 7, l'autorizzazione all'esecizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e quando siano accertate gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresi' la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilita' civile e penale. 4. Chiunque esercita l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresi' l'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 si applica l'art. 348 del codice penale". "Art. 8 (Tariffe). - 1. Le tariffe minime e massime per l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti e composta da: a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti; b) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro della marina mercantile fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero; c) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero; d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative di cui due con funzioni di supplenti. 2. I componenti della commissione di cui al comma 1 durano in carica tre anni. La commissione delibera a maggioranza dei componenti. 3. La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e massime di cui al comma 1 e' esercitata dalle province e dai comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e quelle praticate dall'impresa o dalla societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dell'impresa o della societa' di consulenza ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti. 4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, il titolare dell'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo e' determinato con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura tale da assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al comma 1". "Art. 7 (Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida). - 1. L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di quindici giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'art. 6. 3. L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto di cui l'art. 60 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. 4. Ogni abuso nel rilascio della ricevuta di cui al comma 1 comporta, salva in ogni caso l'eventuale responsabilita' penale e civile la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione".