Art. 219. 1. Quando vi e' stato il controllo sulla regolare costituzione delle parti a norma dell'articolo 484 del codice di procedura penale, i giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, comprese quelle relative alla competenza e alla composizione dell'organo giudicante. 2. Negli altri casi, i giudizi sono definiti sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, salvo quanto disposto dagli articoli 220, 221 e 222.
Nota all'art. 219: - Si trascrive il testo dell'art. 484 del codice di procedura penale: "Art. 484 (Costituzione delle parti). - 1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. 2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'art. 97, comma 4.".