Art. 219.
  1.  Quando  vi  e'  stato  il controllo sulla regolare costituzione
delle parti a norma dell'articolo 484 del codice di procedura penale,
i giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente
decreto    proseguono    con    l'applicazione   delle   disposizioni
anteriormente  vigenti,  comprese  quelle  relative alla competenza e
alla composizione dell'organo giudicante.
  2.  Negli  altri  casi,  i  giudizi  sono definiti sulla base delle
disposizioni  introdotte  dal presente decreto, salvo quanto disposto
dagli articoli 220, 221 e 222.
 
           Nota all'art. 219:
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  484 del codice di
          procedura penale:
            "Art. 484 (Costituzione delle parti). - 1. Prima di  dare
          inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare
          costituzione delle parti.
            2.  Qualora  il difensore dell'imputato non sia presente,
          il presidente designa  come  sostituto  altro  difensore  a
          norma dell'art. 97, comma 4.".