Art. 220.

  1.  Se,  alla  data  di  efficacia  del  presente decreto, e' stata
fissata  o e' iniziata l'udienza preliminare per un reato attribuito,
secondo le nuove norme, alla cognizione del tribunale in composizione
monocratica,   l'udienza   e'   tenuta   con   l'applicazione   delle
disposizioni  anteriormente  vigenti. Il giudice, se deve disporre il
rinvio  a  giudizio, emette decreto di citazione davanti al tribunale
in composizione monocratica.