Art. 221.

  1.  Quando  e'  revocata  una  sentenza di non luogo a procedere in
relazione  a  reati  attribuiti  alla  cognizione  del  tribunale  in
composizione  monocratica, il giudice, se il pubblico ministero ne fa
richiesta,  emette  decreto  di  citazione a giudizio dandone lettura
alle parti presenti; altrimenti ordina la riapertura delle indagini a
norma dell'articolo 436 del codice di procedura penale.
 
           Nota all'art. 221:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  436  del  codice di
          procedura penale:
            "Art.  436  (Provvedimenti  del  giudice).  -  1.   Sulla
          richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.
            2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il
          giudice,  se  il  pubblico ministero ha chiesto il rinvio a
          giudizio, fissa l'udienza preliminare, dandone avviso  agli
          interessati   presenti   e  disponendo  per  gli  altri  la
          notificazione;  altrimenti  ordina  la   riapertura   delle
          indagini.
            3.  Con  l'ordinanza  di  riapertura  delle  indagini, il
          giudice  stabilisce  per  il  loro  compimento  un  termine
          improrogabile non superiore a sei mesi.
            4.  Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero,
          qualora sulla base dei nuovi atti  di  indagine  non  debba
          chiedere  l'archiviazione,  trasmette  alla cancelleria del
          giudice la richiesta di rinvio a giudizio.".