Art. 221. 1. Quando e' revocata una sentenza di non luogo a procedere in relazione a reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, il giudice, se il pubblico ministero ne fa richiesta, emette decreto di citazione a giudizio dandone lettura alle parti presenti; altrimenti ordina la riapertura delle indagini a norma dell'articolo 436 del codice di procedura penale.
Nota all'art. 221: - Si riporta il testo dell'art. 436 del codice di procedura penale: "Art. 436 (Provvedimenti del giudice). - 1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza. 2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l'udienza preliminare, dandone avviso agli interessati presenti e disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini. 3. Con l'ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi. 4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere l'archiviazione, trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio.".