Art. 222.

  1.  Fuori dei casi previsti dall'articolo 219, comma 1, quando alla
data  di  efficacia  del presente decreto e' stata fissata un'udienza
dibattimentale  davanti  al  pretore,  la  stessa  si intende fissata
davanti  al  tribunale;  le  parti  e  le altre persone citate devono
comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora gia' stabiliti.
  2.  Se  l'udienza  e'  fissata  davanti  al  tribunale per un reato
attribuito,  secondo  le  nuove  norme,  alla  cognizione del giudice
monocratico  e l'udienza stessa e' tenuta dal collegio, il presidente
fissa  la  data  e  l'ora  della  trattazione del processo davanti al
tribunale  in  composizione  monocratica,  se  possibile nello stesso
giorno.
  3.  La  disposizione  del comma 1 non si applica nei casi in cui, a
norma dell'articolo 47, vi e' mutamento della sede di trattazione del
procedimento. In tali casi e' fissata una nuova udienza.
  4.  I  titolari  degli  uffici  curano  che,  ove  possibile,  alla
trattazione  dei  procedimenti  provvedano  il  magistrato  o uno dei
magistrati originariamente designati.