Art. 222. 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 219, comma 1, quando alla data di efficacia del presente decreto e' stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al pretore, la stessa si intende fissata davanti al tribunale; le parti e le altre persone citate devono comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora gia' stabiliti. 2. Se l'udienza e' fissata davanti al tribunale per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del giudice monocratico e l'udienza stessa e' tenuta dal collegio, il presidente fissa la data e l'ora della trattazione del processo davanti al tribunale in composizione monocratica, se possibile nello stesso giorno. 3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi in cui, a norma dell'articolo 47, vi e' mutamento della sede di trattazione del procedimento. In tali casi e' fissata una nuova udienza. 4. I titolari degli uffici curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.