Art. 223. 1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, se l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, chiede il giudizio abbreviato, il giudice, acquisito il consenso del pubblico ministero, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili. 2. Se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il giudice indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'articolo 422 del codice di procedura penale. 3. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e 443 del codice di procedura penale.
Note all'art. 223: - Si riporta il testo dell'art. 422 del codice di procedura penale: "Art. 422 (Sommarie informazioni ai fini della decisione). - 1. Quando non provvede a norma dell'art. 421, comma 4, il giudice, terminata la discussione, puo' indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione. Il pubblico ministero e i difensori possono produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l'interrogatorio delle persone indicate nell'art. 210. 2. Il giudice ammette le prove richieste dal pubblico ministero o dal difensore della parte civile quando ne risulti manifesta la decisivita' ai fini dell'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio. Le prove a discarico richieste dai difensori delle altre parti private sono ammesse se ne appare evidente la decisivita' ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. 3. In ogni caso l'imputato puo' chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. 4. Se le persone di cui il giudice ha ammesso l'audizione o l'interrogatorio non sono presenti, il giudice, con l'ordinanza di ammissione, ne dispone la citazione e fissa la data della nuova udienza. Del provvedimento e' data comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. 5. L'udienza e' fissata per una data anteriore alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari. Qualora il termine sia gia' decorso, l'udienza e' fissata per una data non posteriore al sessantesimo giorno dalla scadenza. 6. La citazione delle persone di cui il giudice ha ammesso l'audizione o l'interrogatorio e' notificata a cura della parte che ne ha fatto richiesta. 7. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 1 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'art. 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.". - Si trascrive il testo degli articoli 441, 442 e 443 del codice di procedura penale: "Art. 441 (Svolgimento del giudizio abbreviato). - 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione di quelle degli articoli 422 e 423. 2. La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione del rito abbreviato. 3. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.". "Art. 442 (Decisione). - 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. 2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte e circostanze e' diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta. 3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia comparso. 4. Si applica la disposizione dell'art. 426, comma 2.". "Art. 443 (Limiti all'appello). - 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro: a) le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una diversa formula; b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive. 2. L'imputato non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena pecuniaria 3. Il pubblico ministero non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. 4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599.".