Art. 223.

  1.  Nei  giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del
presente  decreto,  se  l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione
dibattimentale,  chiede il giudizio abbreviato, il giudice, acquisito
il   consenso  del  pubblico  ministero,  dispone  con  ordinanza  la
prosecuzione  del  giudizio  osservando  le disposizioni previste per
l'udienza preliminare, in quanto applicabili.
  2.  Se  ritiene  di  non  poter  decidere allo stato degli atti, il
giudice  indica  alle  parti  temi  nuovi  o incompleti e provvede ad
assumere  gli  elementi necessari ai fini della decisione nelle forme
previste dall'articolo 422 del codice di procedura penale.
  3.  Si  applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma
2, 442 e 443 del codice di procedura penale.
 
           Note all'art. 223:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  422  del  codice di
          procedura penale:
            "Art.  422   (Sommarie   informazioni   ai   fini   della
          decisione).  -  1.    Quando non provvede a norma dell'art.
          421, comma 4, il giudice, terminata  la  discussione,  puo'
          indicare  alle  parti  temi nuovi o incompleti sui quali si
          rende necessario acquisire ulteriori informazioni  ai  fini
          della  decisione.  Il  pubblico  ministero  e  i  difensori
          possono  produrre  documenti  e  chiedere  l'audizione   di
          testimoni  e di consulenti tecnici o l'interrogatorio delle
          persone indicate nell'art. 210.
            2. Il giudice ammette le  prove  richieste  dal  pubblico
          ministero  o  dal  difensore  della  parte civile quando ne
          risulti manifesta la decisivita' ai fini  dell'accoglimento
          della  richiesta di rinvio a giudizio. Le prove a discarico
          richieste dai difensori  delle  altre  parti  private  sono
          ammesse  se ne appare evidente la decisivita' ai fini della
          pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.
            3. In  ogni  caso  l'imputato  puo'  chiedere  di  essere
          sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le
          disposizioni degli articoli 64 e 65.
            4. Se le persone di cui il giudice ha ammesso l'audizione
          o  l'interrogatorio  non  sono  presenti,  il  giudice, con
          l'ordinanza di ammissione, ne dispone la citazione e  fissa
          la  data  della  nuova  udienza.  Del provvedimento e' data
          comunicazione al procuratore generale presso  la  corte  di
          appello.
            5.  L'udienza  e'  fissata  per  una  data anteriore alla
          scadenza del  termine  di  durata  massima  delle  indagini
          preliminari. Qualora il termine sia gia' decorso, l'udienza
          e'  fissata  per  una  data  non posteriore al sessantesimo
          giorno dalla scadenza.
            6. La citazione  delle  persone  di  cui  il  giudice  ha
          ammesso l'audizione o l'interrogatorio e' notificata a cura
          della parte che ne ha fatto richiesta.
            7.  L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate
          nel  comma  1  sono  condotti  dal  giudice.  Il   pubblico
          ministero  e i difensori possono porre domande, a mezzo del
          giudice,  nell'ordine  previsto  dall'art.  421,  comma  2.
          Successivamente,   il  pubblico  ministero  e  i  difensori
          formulano e illustrano le rispettive conclusioni.".
            - Si trascrive il testo degli articoli 441, 442 e 443 del
          codice di procedura penale:
            "Art. 441 (Svolgimento del giudizio abbreviato). - 1. Nel
          giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le
          disposizioni  previste  per  l'udienza  preliminare,  fatta
          eccezione di quelle degli articoli 422 e 423.
            2.  La  costituzione  di parte civile intervenuta dopo la
          conoscenza   dell'ordinanza   che   dispone   il   giudizio
          abbreviato equivale ad accettazione del rito abbreviato.
            3.   Se   la  parte  civile  non  ha  accettato  il  rito
          abbreviato, non si applica la  disposizione  dell'art.  75,
          comma 3.".
            "Art.  442 (Decisione). - 1. Terminata la discussione, il
          giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
            2. In caso di condanna, la pena che il giudice  determina
          tenendo  conto  di  tutte  e circostanze e' diminuita di un
          terzo. Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella  della
          reclusione di anni trenta.
            3.  La  sentenza  e'  notificata all'imputato che non sia
          comparso.
            4. Si applica la disposizione dell'art. 426, comma 2.".
            "Art. 443 (Limiti all'appello).  -  1.  L'imputato  e  il
          pubblico ministero non possono proporre appello contro:
             a)  le  sentenze  di  proscioglimento,  quando l'appello
          tende a ottenere una diversa formula;
             b) le sentenze con  le  quali  sono  applicate  sanzioni
          sostitutive.
            2.   L'imputato  non  puo'  proporre  appello  contro  le
          sentenze di condanna a  una  pena  che  comunque  non  deve
          essere eseguita ovvero alla sola pena pecuniaria
            3. Il pubblico ministero non puo' proporre appello contro
          le  sentenze  di  condanna, salvo che si tratti di sentenza
          che modifica il titolo del reato.
            4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste
          dall'art.  599.".