Art. 224.

  1.  Nei  giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del
presente   decreto,   l'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono
chiedere, nella prima udienza successiva a detta data, l'applicazione
della  pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
l'imputato puo' altresi' presentare domanda di oblazione.
  2. Si osservano le disposizioni previste dal titolo II del libro VI
del  codice  di  procedura  penale  e dall'articolo 141 comma 4 delle
norme  di  attuazione,  di  coordinamento e transitorie del codice di
procedura  penale,  approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, in quanto applicabili.
 
           Note all'art. 224:
            - Si trascrive il  testo  dell'art.  444  del  codice  di
          procedura penale:
            "Art.  444  (Applicazione  della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita   fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni  di
          reclusione  o  di  arresto,  soli  o   congiunti   a   pena
          pecuniaria.
            2.  Se  vi  e'  il  consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se  ritiene   che   la
          qualificazione  giuridica  del  fatto e l'applicazione e la
          comparizione delle circostanze prospettate dalle parti sono
          corrette, dispone con sentenza  l'applicazione  della  pena
          indicata,  enunciando  nel  dispositivo  che vi e' stata la
          richiesta delle parti.  Se  vi  e'  costituzione  di  parte
          civile,  il  giudice non decide sulla relativa domanda; non
          si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
            3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinare
          l'efficacia,    alla    concessione    della    sospensione
          condizionale  della  pena.  In  questo  caso il giudice, se
          ritiene che la sospensione  condizionale  non  puo'  essere
          concessa, rigetta la richiesta.".
            -  Il  titolo  II  del  libro  VI del codice di procedura
          penale reca:  "Applicazione della pena su  richiesta  delle
          parti.".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  141  delle norme di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale:
            "Art. 141 (Procedimento di oblazione). - 1. Se la domanda
          di   oblazione   e'   proposta  nel  corso  delle  indagini
          preliminari ovvero  a norma dell'art. 557  del  codice,  il
          pubblico  ministero  la trasmette, unitamente agli atti del
          procedimento, al giudice per le indagini  preliminari.
            2.  Il  pubblico  ministero,  anche  prima  di presentare
          richiesta di decreto penale, puo'  avvisare  l'interessato,
          ove ne ricorrano i presupposti, che ha facolta' di chiedere
          di   essere   ammesso  all'oblazione  e  che  il  pagamento
          dell'oblazione estingue il reato.
            3. Quando per il reato per il quale si  e'  proceduto  e'
          ammessa  l'oblazione  e non e' stato dato l'avviso previsto
          dal comma 2, nel decreto penale deve essere fatta  menzione
          della relativa facolta' dell'imputato.
            4.  Quando  e' proposta domanda di oblazione, il giudice,
          acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge  la
          domanda  pronuncia  ordinanza  disponendo,  se del caso, la
          restituzione degli atti al pubblico  ministero;  altrimenti
          ammette  all'oblazione  e  fissa  con ordinanza la somma da
          versare,  dandone  avviso  all'interessato.   Avvenuto   il
          versamento  della somma, il giudice, se la domanda e' stata
          proposta nel corso delle  indagini  preliminari,  trasmette
          gli  atti  al pubblico ministero per le sue determinazioni;
          in ogni altro caso dichiara con sentenza  l'estinzione  del
          reato.".