Art. 225.

  1.  Nei  procedimenti  in corso alla data di efficacia del presente
decreto,  la  corte di appello provvede in camera di consiglio quando
le  parti,  nelle  forme  previste  dall'articolo  589  del codice di
procedura  penale,  ne  fanno  richiesta  dichiarando  di  concordare
sull'accoglimento,  in  tutto  o in parte, dei motivi di appello, con
rinuncia  agli  altri  eventuali  motivi. Se i motivi dei quali viene
chiesto  l'accoglimento  comportano  una  nuova  determinazione della
pena,  il  pubblico  ministero,  l'imputato  e  la persona civilmente
obbligata  per  la  pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena
sulla quale sono d'accordo.
  2.  Il  giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la
richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo
caso  la  richiesta  e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere
riproposte nel dibattimento di appello.
  3.   Nel   dibattimento,   se  le  parti  richiedono  concordemente
l'accoglimento,  in  tutto  o in parte, dei motivi di appello a norma
dell'articolo 599 comma 4 del codice di procedura penale, il giudice,
quando  ritiene  che  la  richiesta  deve  essere  accolta,  provvede
immediatamente;  altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento.
La  richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice
decide in modo difforme dall'accordo.
 
           Note all'art. 225:
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  589 del codice ci
          procedura penale:
            "Art. 589 (Rinuncia all'impugnazione). - 1.  Il  pubblico
          ministero   presso   il   giudice  che  ha  pronunciato  il
          provvedimento impugnato puo' rinunciare  alla  impugnazione
          da   lui   proposta  fino  all'apertura  del  dibattimento.
          Successivamente la dichiarazione di  rinuncia  puo'  essere
          effettuata prima dell'inizio della discussione dal pubblico
          ministero  presso  il  giudice della impugnazione, anche se
          l'impugnazione stessa e' stata proposta da  altro  pubblico
          ministero.
            2.  Le  parti private possono rinunciare all'impugnazione
          anche per mezzo di procuratore speciale.
            3. La dichiarazione di rinuncia e' presentata a uno degli
          organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle  forme  e
          nei  modi previsti dagli articoli 581, 582 e 583 ovvero, in
          dibattimento, prima dell'inizio della discussione.
            4. Quando l'impugnazione e' trattata e decisa  in  camera
          di  consiglio,  la  dichiarazione  di  rinuncia puo' essere
          effettuata, prima dell'udienza, dal pubblico ministero  che
          ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal pubblico
          ministero  presso il giudice dell'impugnazione, anche se la
          stessa e' stata proposta da altro pubblico ministero.".
            - Si riporta il testo dell'art. 599, comma 4, del  codice
          di procedura penale:
            "Art.  599  (Decisioni  in  camera  di  consiglio).  - 1.
          (Omissis).
            2. (Omissis).
            3. (Omissis).
            4.  La corte provvede in camera di consiglio anche quando
          le parti, nelle forme  previste  dall'art.  589,  ne  fanno
          richiesta  dichiarando  di concordare sull'accoglimento, in
          tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia  agli
          altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto
          l'accoglimento  comportano  una  nuova determinazione della
          pena,  il  pubblico  ministero,  l'imputato  e  la  persona
          civilmente  obbligata  per  la  pena pecuniaria indicano al
          giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
            5. (Omissis).".