Art. 227.

  1.  Al  fine  di  assicurare  la  rapida  definizione  dei processi
pendenti   alla   data  di  efficacia  del  presente  decreto,  nella
trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza,
anche  indipendentemente  dalla  data  del commesso reato o da quella
delle  iscrizioni  del  procedimento, si tiene conto della gravita' e
della  concreta  offensivita'  del  reato,  del  pregiudizio che puo'
derivare   dal   ritardo   per   la  formazione  della  prova  e  per
l'accertamento   dei  fatti,  nonche'  dell'interesse  della  persona
offesa.
  2.  Gli  uffici  comunicano  tempestivamente al Consiglio superiore
della  magistratura i criteri di priorita' ai quali si atterranno per
la trattazione dei procedimenti e per la fissazione delle udienze.