Art. 254 
 
 
            Doveri degli amministratori e dei liquidatori 
 
    1.  Gli  amministratori  e  i  liquidatori  della   societa'   in
liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in  cui
la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire
le informazioni o i  chiarimenti  necessari  per  la  gestione  della
procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.