Art. 255 
 
 
                      Azioni di responsabilita' 
 
    1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma  2,
puo' promuovere o proseguire, anche separatamente: 
    a) l'azione sociale di responsabilita'; 
    b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo  2394  e
dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile; 
    c) l'azione  prevista  dall'articolo  2476,  settimo  comma,  del
codice civile; 
    d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice
civile; 
    e)  tutte  le  altre  azioni  di  responsabilita'  che  gli  sono
attribuite da singole disposizioni di legge. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 255: 
 
              - Per il testo dell'articolo  2394  del  codice  civile
          vedi   note   all'articolo   115   del   presente   decreto
          legislativo. 
              - Per il testo dell'articolo  2476  del  codice  civile
          vedi   note   all'articolo   378   del   presente   decreto
          legislativo. 
              - Per il testo dell'articolo  2497  del  codice  civile
          vedi note all'articolo 2 del presente decreto legislativo.