Art. 257 
 
 
          Liquidazione giudiziale della societa' e dei soci 
 
    1. Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina,  sia
per la liquidazione giudiziale della societa',  sia  per  quella  nei
confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore,  pur
rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati piu'
comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso. 
    2. Il patrimonio della societa' e quello dei  singoli  soci  sono
tenuti distinti. 
    3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione
giudiziale della societa' si intende dichiarato per l'intero e con il
medesimo  eventuale  privilegio  generale  anche  nella  liquidazione
giudiziale aperta  nei  confronti  dei  singoli  soci.  Il  creditore
sociale ha diritto  di  partecipare  a  tutte  le  ripartizioni  fino
all'integrale pagamento,  salvo  il  regresso  fra  le  procedure  di
liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in piu' della
quota rispettiva. 
    4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione
giudiziale nei confronti dei soci loro debitori. 
    5. Ciascun creditore puo' contestare i crediti dei creditori  con
i quali si trova in concorso. 
    6. Il curatore della liquidazione giudiziale della societa'  puo'
esercitare l'azione sociale  di  responsabilita'  nei  confronti  del
socio amministratore anche se nei suoi confronti non e' stata  aperta
la procedura di liquidazione giudiziale.