Art. 261 
 
 
Liquidazione  giudiziale  di  societa'  a  responsabilita'  limitata:
            polizza assicurativa e fideiussione bancaria 
 
    1. Nella procedura  di  liquidazione  giudiziale  di  societa'  a
responsabilita'  limitata  il  giudice   delegato,   ricorrendone   i
presupposti, puo' autorizzare il  curatore  ad  escutere  la  polizza
assicurativa  o  la  fideiussione  bancaria   rilasciata   ai   sensi
dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.