Art. 263 
 
 
Patrimonio  destinato  incapiente  e  violazione  delle   regole   di
                             separatezza 
 
    1. Se a seguito dell'apertura della liquidazione  giudiziale  nei
confronti della societa' o  nel  corso  della  gestione  il  curatore
rileva che il patrimonio destinato  e'  incapiente  provvede,  previa
autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le
regole della liquidazione della societa', in quanto compatibili. 
    2. I  creditori  particolari  del  patrimonio  destinato  possono
presentare domanda di insinuazione  al  passivo  della  procedura  di
liquidazione giudiziale aperta nei confronti della societa' nei  casi
di responsabilita' sussidiaria o  illimitata  previsti  dall'articolo
2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile. 
    3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno  o  piu'
patrimoni destinati costituiti dalla societa' e il  patrimonio  della
societa' medesima, il curatore  puo'  proporre  l'azione  sociale  di
responsabilita'   e   l'azione   dei   creditori   sociali   prevista
dall'articolo  2394   del   codice   civile   nei   confronti   degli
amministratori e dei  componenti  degli  organi  di  controllo  della
societa'. 
 
          Note all'art. 263: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2447-quinquies  del
          codice civile: 
              "Art. 2447-quinquies. Diritti dei creditori. 
              Decorso  il  termine  di  cui  al  secondo  comma   del
          precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione  nel  registro
          delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto,
          i creditori della societa' non  possono  far  valere  alcun
          diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare ne',
          salvo che per la parte spettante alla societa', sui  frutti
          o proventi da esso derivanti. 
              Qualora nel patrimonio siano compresi immobili  o  beni
          mobili iscritti in pubblici registri, la  disposizione  del
          precedente comma non si applica fin quando la  destinazione
          allo specifico affare  non  e'  trascritta  nei  rispettivi
          registri. 
              Qualora   la   deliberazione   prevista   dall'articolo
          2447-ter non disponga  diversamente,  per  le  obbligazioni
          contratte in relazione allo specifico  affare  la  societa'
          risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta
          salva tuttavia la responsabilita' illimitata della societa'
          per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. 
              Gli atti compiuti in relazione  allo  specifico  affare
          debbono   recare   espressa   menzione   del   vincolo   di
          destinazione; in mancanza ne risponde la  societa'  con  il
          suo patrimonio residuo.". 
              Per il testo dell'articolo 2394 del codice civile  vedi
          note all'articolo 255 del presente decreto legislativo.