Art. 264 
 
 
         Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea 
 
    1. Il curatore puo' compiere gli atti e le operazioni riguardanti
l'organizzazione e la struttura finanziaria della  societa'  previsti
nel  programma  di  liquidazione,  dandone  adeguata   e   tempestiva
informazione ai soci ed  ai  creditori  della  societa'.  I  soci,  i
creditori ed i terzi interessati possono proporre  reclamo  ai  sensi
dell'articolo 133. 
    2. Il programma di liquidazione puo' prevedere l'attribuzione  al
curatore,  per   determinati   atti   od   operazioni,   dei   poteri
dell'assemblea dei soci. Le  deliberazioni  che  non  sono  prese  in
conformita' della  legge  o  dell'atto  costitutivo,  possono  essere
impugnate con reclamo al tribunale ai  sensi  dell'articolo  133.  Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a  2379-ter  e
l'articolo 2479-ter del codice civile. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 264: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2377, 2378,  2379,
          2379-bis, 2379-ter e 2479-ter del codice civile: 
              "Art. 2377. Annullabilita' delle deliberazioni. 
              Le deliberazioni dell'assemblea, prese  in  conformita'
          della legge e  dell'atto  sostitutivo,  vincolano  tutti  i
          soci, ancorche' non intervenuti o dissenzienti. 
              Le deliberazioni che  non  sono  prese  in  conformita'
          della legge o dello statuto possono  essere  impugnate  dai
          soci   assenti,    dissenzienti    od    astenuti,    dagli
          amministratori,  dal  consiglio  di  sorveglianza   e   dal
          collegio sindacale. 
              L'impugnazione puo' essere  proposta  dai  soci  quando
          possiedono  tante  azioni  aventi  diritto  di   voto   con
          riferimento alla  deliberazione  che  rappresentino,  anche
          congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale  nelle
          societa' che fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale  di
          rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto  puo'
          ridurre o escludere questo  requisito.  Per  l'impugnazione
          delle  deliberazioni  delle   assemblee   speciali   queste
          percentuali sono riferite al capitale  rappresentato  dalle
          azioni della categoria. 
              I soci che  non  rappresentano  la  parte  di  capitale
          indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi
          di voto, non  sono  legittimati  a  proporre  l'impugnativa
          hanno diritto al  risarcimento  del  danno  loro  cagionato
          dalla non conformita' della deliberazione alla legge o allo
          statuto. 
              La deliberazione non puo' essere annullata: 
              1) per la partecipazione all'assemblea di  persone  non
          legittimate,  salvo  che  tale  partecipazione  sia   stata
          determinante   ai   fini   della   regolare    costituzione
          dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369; 
              2) per l'invalidita' di singoli  voti  o  per  il  loro
          errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore  di
          conteggio   siano   stati   determinanti   ai   fini    del
          raggiungimento della maggioranza richiesta; 
              3) per l'incompletezza  o  l'inesattezza  del  verbale,
          salvo che impediscano l'accertamento del  contenuto,  degli
          effetti e della validita' della deliberazione. 
              L'impugnazione o la domanda di risarcimento  del  danno
          sono proposte nel termine  di  novanta  giorni  dalla  data
          della deliberazione,  ovvero,  se  questa  e'  soggetta  ad
          iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni
          dall'iscrizione o, se e' soggetta solo  a  deposito  presso
          l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta  giorni
          dalla data di questo. 
              L'annullamento della deliberazione ha effetto  rispetto
          a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il  consiglio
          di sorveglianza e il consiglio di  gestione  a  prendere  i
          conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilita'.
          In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona  fede
          dai terzi in base ad  atti  compiuti  in  esecuzione  della
          deliberazione. 
              L'annullamento della deliberazione non puo' aver luogo,
          se la deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa
          in conformita' della legge e dello statuto. In tal caso  il
          giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma  a
          carico della societa', e  sul  risarcimento  dell'eventuale
          danno. 
              Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla  base
          della deliberazione sostituita. 
              Art. 2378. Procedimento d'impugnazione . 
              L'impugnazione  e'  proposta  con  atto  di   citazione
          davanti al tribunale del luogo dove la societa' ha sede. 
              Il  socio  o  i  soci  opponenti   devono   dimostrarsi
          possessori al  tempo  dell'impugnazione  del  numero  delle
          azioni previsto dal terzo comma dell'articolo  2377.  Fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 111  del  codice  di
          procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno
          a seguito di trasferimenti per atto tra vivi  il  richiesto
          numero delle azioni, il giudice, previa se del caso  revoca
          del  provvedimento  di  sospensione  dell'esecuzione  della
          deliberazione,  non  puo'  pronunciare   l'annullamento   e
          provvede  sul  risarcimento   dell'eventuale   danno,   ove
          richiesto. 
              Con ricorso  depositato  contestualmente  al  deposito,
          anche in copia, della citazione, l'impugnante puo' chiedere
          la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso
          di  eccezionale  e  motivata  urgenza,  il  presidente  del
          tribunale, omessa la convocazione della societa' convenuta,
          provvede  sull'istanza  con  decreto  motivato,  che   deve
          altresi' contenere  la  designazione  del  giudice  per  la
          trattazione della causa di merito e la fissazione,  davanti
          al giudice designato, entro quindici  giorni,  dell'udienza
          per  la  conferma,  modifica  o  revoca  dei  provvedimenti
          emanati con il decreto, nonche' la fissazione  del  termine
          per la notificazione alla controparte  del  ricorso  e  del
          decreto. 
              Il giudice designato per la trattazione della causa  di
          merito, sentiti  gli  amministratori  e  sindaci,  provvede
          valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe  il
          ricorrente dalla  esecuzione  e  quello  che  subirebbe  la
          societa'   dalla    sospensione    dell'esecuzione    della
          deliberazione; puo' disporre in ogni  momento  che  i  soci
          opponenti  prestino   idonea   garanzia   per   l'eventuale
          risarcimento dei danni. All'udienza,  il  giudice,  ove  lo
          ritenga utile,  esperisce  il  tentativo  di  conciliazione
          eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla
          deliberazione  impugnata  e,  ove   la   soluzione   appaia
          realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza. 
              Tutte   le   impugnazioni   relative   alla    medesima
          deliberazione,  anche  se  separatamente  proposte  ed  ivi
          comprese le domande proposte  ai  sensi  del  quarto  comma
          dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e
          decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto
          comma del presente articolo, la trattazione della causa  di
          merito ha inizio trascorso il termine stabilito  nel  sesto
          comma dell'articolo 2377. 
              I dispositivi del provvedimento di sospensione e  della
          sentenza  che  decide   sull'impugnazione   devono   essere
          iscritti, a cura degli amministratori, nel  registro  delle
          imprese. 
              Art. 2379. Nullita' delle deliberazioni. 
              Nei casi di  mancata  convocazione  dell'assemblea,  di
          mancanza del  verbale  e  di  impossibilita'  o  illiceita'
          dell'oggetto la  deliberazione  puo'  essere  impugnata  da
          chiunque vi  abbia  interesse  entro  tre  anni  dalla  sua
          iscrizione o deposito nel registro  delle  imprese,  se  la
          deliberazione vi e'  soggetta,  o  dalla  trascrizione  nel
          libro delle adunanze dell'assemblea,  se  la  deliberazione
          non e' soggetta ne' a iscrizione ne'  a  deposito.  Possono
          essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che
          modificano l'oggetto sociale prevedendo attivita'  illecite
          o impossibili. 
              Nei casi e nei termini previsti  dal  precedente  comma
          l'invalidita' puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. 
              Ai  fini  di  quanto  previsto  dal  primo   comma   la
          convocazione   non   si   considera   mancante   nel   caso
          d'irregolarita'  dell'avviso,  se  questo  proviene  da  un
          componente dell'organo di amministrazione  o  di  controllo
          della societa' ed e' idoneo a consentire a coloro che hanno
          diritto di intervenire di essere preventivamente  avvertiti
          della convocazione e della data dell'assemblea. Il  verbale
          non  si  considera  mancante  se  contiene  la  data  della
          deliberazione e il  suo  oggetto  ed  e'  sottoscritto  dal
          presidente dell'assemblea, o dal presidente  del  consiglio
          d'amministrazione o del consiglio  di  sorveglianza  e  dal
          segretario o dal notaio. 
              Si applicano,  in  quanto  compatibili,  il  settimo  e
          ottavo comma dell'articolo 2377. 
              Art. 2379-bis. Sanatoria della nullita'. 
              L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata
          convocazione  non  puo'  essere  esercitata  da  chi  anche
          successivamente  abbia  dichiarato  il  suo  assenso   allo
          svolgimento dell'assemblea. 
              L'invalidita'  della  deliberazione  per  mancanza  del
          verbale  puo'  essere   sanata   mediante   verbalizzazione
          eseguita prima dell'assemblea successiva. La  deliberazione
          ha effetto dalla data  in  cui  e'  stata  presa,  salvi  i
          diritti  dei  terzi  che  in  buona  fede   ignoravano   la
          deliberazione . 
              Art.  2379-ter.  Invalidita'  delle  deliberazioni   di
          aumento o di riduzione del capitale e  della  emissione  di
          obbligazioni. 
              Nei  casi  previsti  dall'articolo  2379  l'impugnativa
          dell'aumento di capitale, della riduzione del  capitale  ai
          sensi dell'articolo 2445 o della emissione di  obbligazioni
          non  puo'  essere  proposta  dopo   che   siano   trascorsi
          centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione  nel
          registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione,
          novanta    giorni    dall'approvazione     del     bilancio
          dell'esercizio nel corso  del  quale  la  deliberazione  e'
          stata anche parzialmente eseguita. 
              Nelle  societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato   del
          capitale di rischio l'invalidita'  della  deliberazione  di
          aumento del capitale non puo' essere pronunciata dopo che a
          norma dell'articolo 2444 sia stata  iscritta  nel  registro
          delle imprese l'attestazione che l'aumento e'  stato  anche
          parzialmente eseguito; l'invalidita' della deliberazione di
          riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o  della
          deliberazione di  emissione  delle  obbligazioni  non  puo'
          essere pronunciata dopo  che  la  deliberazione  sia  stata
          anche parzialmente eseguita. 
              Resta  salvo  il  diritto  al  risarcimento  del  danno
          eventualmente spettante ai soci e ai terzi." 
              " Art. 2479-ter. Invalidita' delle decisioni dei soci. 
              Le decisioni dei soci che non sono prese in conformita'
          della  legge  o  dell'atto   costitutivo   possono   essere
          impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da  ciascun
          amministratore  e  dal  collegio  sindacale  entro  novanta
          giorni dalla loro trascrizione nel  libro  delle  decisioni
          dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunita' e
          ne sia fatta richiesta dalla societa' o da chi ha  proposto
          l'impugnativa, puo' assegnare un termine  non  superiore  a
          centottanta giorni per l'adozione di  una  nuova  decisione
          idonea ad eliminare la causa di invalidita'. 
              Qualora  possano  recare  danno  alla  societa',   sono
          impugnabili a  norma  del  precedente  comma  le  decisioni
          assunte con la  partecipazione  determinante  di  soci  che
          hanno, per conto  proprio  o  di  terzi,  un  interesse  in
          conflitto con quello della societa'. 
              Le decisioni aventi oggetto illecito  o  impossibile  e
          quelle prese in assenza assoluta  di  informazione  possono
          essere impugnate da chiunque vi abbia interesse  entro  tre
          anni dalla trascrizione  indicata  nel  primo  periodo  del
          primo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo
          le   deliberazioni   che   modificano   l'oggetto   sociale
          prevedendo attivita' impossibili o illecite (1). 
              Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377,
          primo,  quinto,  settimo,  ottavo  e  nono   comma,   2378,
          2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.".