Art. 265 
 
 
 Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della societa' 
 
    1. La  proposta  di  concordato  per  la  societa'  sottoposta  a
liquidazione giudiziale e' sottoscritta da coloro  che  ne  hanno  la
rappresentanza sociale. 
    2. La proposta e le  condizioni  del  concordato,  salva  diversa
disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto: 
    a) nelle  societa'  di  persone,  sono  approvate  dai  soci  che
rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; 
    b) nelle societa' per azioni,  in  accomandita  per  azioni  e  a
responsabilita' limitata, nonche' nelle  societa'  cooperative,  sono
deliberate dagli amministratori. 
    3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al  comma
2, lettera b), deve risultare da verbale  redatto  da  notaio  ed  e'
depositata  ed  iscritta  nel  registro   delle   imprese   a   norma
dell'articolo 2436 del codice civile. 
 
          Note all'art. 265: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2436  del  codice
          civile: 
              "Art. 2436. Deposito, iscrizione e pubblicazione  delle
          modificazioni. 
              Il notaio  che  ha  verbalizzato  la  deliberazione  di
          modifica dello statuto,  entro  trenta  giorni,  verificato
          l'adempimento delle condizioni stabilite  dalla  legge,  ne
          richiede   l'iscrizione   nel   registro   delle    imprese
          contestualmente  al  deposito   e   allega   le   eventuali
          autorizzazioni richieste. 
              L'ufficio del registro  delle  imprese,  verificata  la
          regolarita'  formale  della  documentazione,   iscrive   la
          delibera nel registro. 
              Se  il  notaio  ritiene  non  adempiute  le  condizioni
          stabilite    dalla    legge,    ne    da'     comunicazione
          tempestivamente, e comunque non oltre il  termine  previsto
          dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
          Gli amministratori, nei trenta giorni  successivi,  possono
          convocare  l'assemblea  per  gli  opportuni   provvedimenti
          oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento  di  cui
          ai  successivi  commi;  in  mancanza  la  deliberazione  e'
          definitivamente inefficace. 
              Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
          richieste dalla legge  e  sentito  il  pubblico  ministero,
          ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con  decreto
          soggetto a reclamo. 
              La  deliberazione  non  produce  effetti  se  non  dopo
          l'iscrizione. 
              Dopo  ogni  modifica   dello   statuto   deve   esserne
          depositato nel registro delle imprese  il  testo  integrale
          nella sua redazione aggiornata.".