Art. 136 Abrogazioni 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 135, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana cessano di applicarsi: a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903; b) l'articolo 10 del Regolamento degli istituti di istruzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983; c) il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, ad esclusione del Capo II-bis limitatamente all'espletamento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), b), b-bis) del decreto legislativo n. 95 del 2017; d) il decreto del Ministro dell'interno 4 dicembre 2003, n. 370; e) il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129; f) il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018, ad esclusione dell'articolo 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere bb), iii) e rrr) del decreto legislativo n. 95 del 2017; g) il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 17 luglio 2018. 2. Ogni richiamo alle disposizioni dei decreti di cui al comma 1 si intende riferito alle disposizioni del presente regolamento.
Note all'art. 136: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto Ministro dell'interno 9 marzo 1983 (Regolamento degli Istituti di istruzione): «Art. 10 (Giudizio di idoneita' al servizio di polizia). - Il Direttore dell'Istituto, ricevuto il parere del Collegio dei docenti, esprime per ciascun allievo il giudizio di idoneita' al servizio di polizia. Il giudizio e' espresso con riferimento al complesso delle qualita' morali e di carattere, al senso del dovere, alla disciplina, al senso di responsabilita', allo spirito di iniziativa, alle capacita' organizzative e di risoluzione, al comportamento, al rendimento e all'attivita' svolta durante il corso ed in relazione all'idoneita' fisica. Il giudizio, sintetizzato in una nota informativa, e' quantificato in centesimi. Consegue l'idoneita' l'allievo che riporti una votazione non inferiore a 60/100. L'allievo che riporti votazione inferiore a 60/100 e' dimesso dall'Istituto. Il Direttore dell'Istituto propone al Capo della polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza la dimissione dell'allievo nei casi previsti dagli artt. 49 e 54 della legge 1° aprile 1981 n. 121.». - Il Capo II-bis del decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199 (Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica inziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato) e' rubricato "Concorso con procedure e modalita' concorsuali semplificate". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), b), b-bis), bb), iii) e rrr) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): «Art. 2 (Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato). - 1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto: a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater del decreto del Presidente delle Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre del 2017, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro l'anno successivo, con modalita', procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b); a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede: 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e superamento di un successivo corso di formazione professionale, svolto con le modalita' di cui alla lettera b-bis); 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalita' previste dalla lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalita' di cui alla lettera b-bis); a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e' rispettivamente incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750 unita' soprannumerarie riassorbibili, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1), con decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo. Al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si provvede entro il 2026, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1), in modo che il numero massimo delle medesime posizioni sia pari a: 1) 3.060 al 31 dicembre 2023; 2) 1.802 al 31 dicembre 2024; 3) 750 al 31 dicembre 2025; 4) 0 al 31 dicembre 2026; a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; b) alla copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla medesima data, attraverso il ricorso a modalita' e procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter) e b), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter) possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle procedure gia' avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, a-ter) e b), qualora per le stesse tutti i vincitori non siano gia' stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti; (Omissis). bb) entro sette anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere z) e aa), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei vice questori aggiunti e vice questori che lo abbiano gia' frequentato e di quelli che hanno frequentato uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia, nonche' dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente; (Omissis). iii) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh), primo periodo frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei direttori tecnici capo e dei direttori tecnici superiori che lo abbiano gia' frequentato e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente tecnico; (Omissis). rrr) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e di medico superiore, il personale di cui alle lettere ppp) e qqq), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei medici capo e dei medici superiori che lo abbiano gia' frequentato e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente medico; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018 (Modalita' di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato): «Art. 38 (Corsi di aggiornamento dirigenziale). - 1. I corsi di aggiornamento dirigenziale di cui all'art. 2, comma 1, lettere bb), iii) e rrr), del decreto legislativo n. 95 del 2017, della durata di un mese, sono finalizzati all'approfondimento della preparazione e al perfezionamento di conoscenze e competenze professionali dei funzionari su tematiche di carattere giuridico, gestionale, scientifico e tecnico-professionale, secondo le carriere di appartenenza dei frequentatori, come stabilito dal piano della formazione. 2. I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche in modalita' e-learning. 3. Il profitto e' accertato mediante modalita' di verifica eventualmente previste e individuate dal medesimo piano della formazione.».