Art. 136 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 135, a  decorrere  dal
quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del
presente  regolamento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana cessano di applicarsi: 
    a) il decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1983,
n. 903; 
    b) l'articolo 10 del Regolamento degli  istituti  di  istruzione,
adottato con decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983; 
    c) il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002,  n.  199,
ad esclusione del  Capo  II-bis  limitatamente  all'espletamento  dei
concorsi  per  l'accesso  al  ruolo   dei   sovrintendenti   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter),  a-quater),  b),
b-bis) del decreto legislativo n. 95 del 2017; 
    d) il decreto del Ministro dell'interno 4 dicembre 2003, n. 370; 
    e) il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129; 
    f) il decreto del Capo  della  polizia-Direttore  generale  della
pubblica sicurezza 23 marzo 2018, ad esclusione dell'articolo  38  in
materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1,  lettere  bb),  iii)  e  rrr)  del  decreto
legislativo n. 95 del 2017; 
    g) il decreto del Capo  della  polizia-Direttore  generale  della
pubblica sicurezza 17 luglio 2018. 
  2. Ogni richiamo alle disposizioni dei decreti di cui al comma 1 si
intende riferito alle disposizioni del presente regolamento. 
 
          Note all'art. 136: 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto Ministro
          dell'interno 9 marzo 1983 (Regolamento  degli  Istituti  di
          istruzione): 
                «Art.  10  (Giudizio  di  idoneita'  al  servizio  di
          polizia). - Il Direttore dell'Istituto, ricevuto il  parere
          del Collegio dei docenti, esprime per  ciascun  allievo  il
          giudizio di idoneita' al servizio di polizia. 
                Il giudizio e' espresso con riferimento al  complesso
          delle qualita' morali e di carattere, al senso del  dovere,
          alla disciplina, al senso di responsabilita', allo  spirito
          di  iniziativa,   alle   capacita'   organizzative   e   di
          risoluzione,   al   comportamento,    al    rendimento    e
          all'attivita' svolta  durante  il  corso  ed  in  relazione
          all'idoneita' fisica. 
                Il giudizio, sintetizzato in una nota informativa, e'
          quantificato in centesimi. Consegue  l'idoneita'  l'allievo
          che riporti una votazione non inferiore a 60/100. 
                L'allievo che riporti votazione inferiore a 60/100 e'
          dimesso dall'Istituto. 
                Il Direttore  dell'Istituto  propone  al  Capo  della
          polizia- Direttore generale  della  pubblica  sicurezza  la
          dimissione dell'allievo nei casi previsti dagli artt. 49  e
          54 della legge 1° aprile 1981 n. 121.». 
              - Il Capo II-bis del decreto del Ministro  dell'interno
          1° agosto 2002, n. 199 (Regolamento recante le modalita' di
          accesso alla qualifica inziale del ruolo dei sovrintendenti
          della  Polizia  di  Stato)  e'  rubricato   "Concorso   con
          procedure e modalita' concorsuali semplificate". 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a),
          a-bis), a-ter), a-quater), b), b-bis), bb), iii) e rrr) del
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni  in
          materia di revisione dei ruoli delle Forze di  polizia,  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 2 (Disposizioni transitorie per la  Polizia  di
          Stato). - 1. Nella fase di prima applicazione del  presente
          decreto: 
                  a)  in  deroga  a  quanto  previsto   dall'articolo
          24-quater del decreto del Presidente  delle  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso
          alla  qualifica  di  vice  sovrintendente  del  ruolo   dei
          sovrintendenti, disponibili al 31  dicembre  del  2017,  si
          provvede mediante concorsi per  titoli,  da  bandire  entro
          l'anno successivo, con modalita', procedure  e  criteri  di
          assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno  3
          dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo
          2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012,
          n. 227,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°
          febbraio 2013, n. 12,  ferme  restando  le  aliquote  delle
          riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater,
          comma 1, lettere a) e b); 
                  a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso  alla
          qualifica   di   vice   sovrintendente   del   ruolo    dei
          sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun  anno,
          dal 2018 al 2022, si provvede: 
                    1) per il settanta per cento, mediante  selezione
          effettuata con scrutinio per merito  comparativo  ai  sensi
          dell'articolo 24-quater, comma 1, lettera a),  del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  335  del   1982   e
          superamento  di   un   successivo   corso   di   formazione
          professionale, svolto con le modalita' di cui alla  lettera
          b-bis); 
                    2) per il restante  trenta  per  cento,  mediante
          concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli
          agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro  anni
          di effettivo servizio ed  espletato  secondo  le  modalita'
          previste dalla lettera a), e superamento di  un  successivo
          corso di formazione professionale svolto con  le  modalita'
          di cui alla lettera b-bis); 
                  a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e
          2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e'
          rispettivamente incrementata di 1.500,  1.000,  750  e  750
          unita' soprannumerarie riassorbibili, alla cui copertura si
          provvede  ai  sensi  della  lettera  a-bis),  n.  1),   con
          decorrenze dal 1° gennaio  2020  al  1°  gennaio  2023,  in
          aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni
          alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo  restando  il
          computo delle carenze organiche ai sensi  dell'articolo  3,
          comma 2, del  presente  decreto  legislativo.  Al  completo
          riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si  provvede
          entro il 2026, mediante riduzione dei posti disponibili per
          le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis),
          n. 1),  in  modo  che  il  numero  massimo  delle  medesime
          posizioni sia pari a: 
                    1) 3.060 al 31 dicembre 2023; 
                    2) 1.802 al 31 dicembre 2024; 
                    3) 750 al 31 dicembre 2025; 
                    4) 0 al 31 dicembre 2026; 
                  a-quater) in relazione alle procedure scrutinali  e
          concorsuali di cui alle lettere  a),  a-bis)  e  a-ter)  si
          applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  24-quater,
          comma 5, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 335; 
                  b)  alla  copertura  dei   posti   complessivamente
          disponibili in organico alla data del 31 dicembre  2016,  e
          nei limiti delle risorse disponibili per  tale  organico  a
          legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di  vice
          sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti,  di  cui  alla
          tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982, n. 335, nel testo vigente il giorno  precedente  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   si
          provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro
          il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla
          medesima  data,  attraverso  il  ricorso  a   modalita'   e
          procedure, di  cui  alla  lettera  a),  ferme  restando  le
          aliquote delle riserve  dei  posti  previste  dal  predetto
          articolo 24-quater del medesimo decreto n.  335  del  1982,
          nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
          in vigore del presente decreto; 
                  b-bis) per i  vice  sovrintendenti  selezionati  in
          base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis),  a-ter)
          e b), il corso di formazione professionale ha la durata non
          superiore a tre mesi e  non  inferiore  a  un  mese,  e  le
          relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del
          capo della polizia  -  direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza. Alle procedure di cui alle lettere  a),  a-bis),
          n. 1, e a-ter) possono partecipare gli assistenti capo  che
          ricoprono una posizione in ruolo  non  inferiore  a  quella
          compresa  entro  il  doppio  dei  posti  riservati  a  tale
          personale, oltre al  contingente  corrispondente  ai  posti
          riservati agli assistenti capo relativo alle procedure gia'
          avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, a-ter) e  b),
          qualora per le stesse tutti  i  vincitori  non  siano  gia'
          stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti; 
                  (Omissis). 
                  bb) entro sette anni dalla  data  di  accesso  alle
          nuove qualifiche  di  vice  questore  aggiunto  e  di  vice
          questore, il personale di cui alle lettere z) e aa),  primo
          periodo, frequenta un corso di aggiornamento  professionale
          di cui all'articolo 57 del decreto  legislativo  5  ottobre
          2000, n. 334, con esclusione dei vice questori  aggiunti  e
          vice questori che lo abbiano gia' frequentato e  di  quelli
          che hanno frequentato uno dei corsi  presso  la  Scuola  di
          perfezionamento  delle  Forze  di  polizia,   nonche'   dei
          funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente; 
                  (Omissis). 
                  iii) entro cinque anni dalla data di  accesso  alle
          nuove qualifiche di direttore tecnico capo e  di  direttore
          tecnico superiore, il personale di cui alle  lettere  ggg),
          secondo periodo, e hhh), primo periodo frequenta  un  corso
          di aggiornamento professionale di cui all'articolo  57  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con  esclusione
          dei  direttori  tecnici  capo  e  dei   direttori   tecnici
          superiori che lo abbiano gia' frequentato e dei  funzionari
          che rivestono la qualifica di primo dirigente tecnico; 
                  (Omissis). 
                  rrr) entro cinque anni dalla data di  accesso  alle
          nuove qualifiche di medico capo e di medico  superiore,  il
          personale di cui alle lettere ppp) e qqq),  primo  periodo,
          frequenta un corso di aggiornamento  professionale  di  cui
          all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.
          334, con esclusione dei medici capo e dei medici  superiori
          che lo  abbiano  gia'  frequentato  e  dei  funzionari  che
          rivestono la qualifica di primo dirigente medico; 
                  (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del Capo
          della polizia-Direttore generale della  pubblica  sicurezza
          23 marzo 2018 (Modalita' di svolgimento dei corsi  per  gli
          appartenenti alle carriere dei funzionari,  dei  funzionari
          tecnici, dei medici e dei medici veterinari  della  Polizia
          di Stato): 
                «Art. 38 (Corsi di aggiornamento dirigenziale). -  1.
          I corsi di aggiornamento dirigenziale di  cui  all'art.  2,
          comma 1, lettere bb), iii) e rrr), del decreto  legislativo
          n. 95 del 2017, della durata di un mese,  sono  finalizzati
          all'approfondimento della preparazione e al perfezionamento
          di conoscenze e competenze professionali dei funzionari  su
          tematiche di carattere giuridico, gestionale, scientifico e
          tecnico-professionale, secondo le carriere di  appartenenza
          dei  frequentatori,  come   stabilito   dal   piano   della
          formazione. 
                2. I corsi di cui al comma 1 possono  essere  erogati
          anche in modalita' e-learning. 
                3. Il profitto e'  accertato  mediante  modalita'  di
          verifica eventualmente previste e individuate dal  medesimo
          piano della formazione.».