Articolo 225.
Disposizioni transitorie e di coordinamento.
1. Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono pubblicati,
ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai
contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello
del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Fino al 31 dicembre
2023 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 70,
72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione
dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016. Le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La pubblicazione di
informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive avviene
esclusivamente in via telematica e non puo' comportare oneri
finanziari a carico della stazione appaltante. Fino al 31 dicembre
2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio
contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di cui all'Allegato B al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81,83, 84
e 85.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo
periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le
disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma
2;bis, , 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis,
213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle
attivita' relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure
di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed
esecuzione dei contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure
di cui alla lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti
anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
3. Il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4
e' richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024.
4 In sede di prima applicazione dell'articolo 47 e fino
all'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato I.11, la
composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e le
competenze delle sezioni restano quelle vigenti alla data di entrata
in vigore del codice, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 45
del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.
5. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma
4, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2
novembre 2017, n. 192.
6. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma
4, continua ad applicarsi il regolamento recante la disciplina delle
attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e
forniture di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 2012, n. 236, in quanto compatibile con le disposizioni di
cui all'allegato II.20.
7. Per le garanzie previste all'articolo 117, comma 12, nelle more
dell'adozione del decreto ivi previsto, si applicano le disposizioni
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n.
31.
8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti
riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti,
finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal
PNC, nonche' dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad
essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si
applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
nonche' le specifiche disposizioni legislative finalizzate a
semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti
dal PNRR, dal PNC nonche' dal Piano nazionale integrato per l'energia
e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
9. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai
sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo
23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in
corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le
procedure per le quali e' stato formalizzato l'incarico di
progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso
in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilita' tecnico
economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice
acquista efficacia, la stazione appaltante puo' procedere
all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori
sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica oppure
sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo
23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n.
50 del 2016.
10. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche
di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gia' inseriti
negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la
procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata
alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i relativi progetti sono
approvati secondo la disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
11. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle
grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,
secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e
185 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono
concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di
competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime
procedure trovano applicazione anche per le varianti.
12. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita' e del
vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti gia'
approvati dal CIPESS in base al previgente codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, sono approvate direttamente dal soggetto
aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPESS
in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in
scadenza nell'anno successivo.
13. Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, si interpretano nel senso che, in via transitoria,
relativamente ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera
c), del medesimo codice, ai fini della partecipazione alle gare e
dell'esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto
dall'articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed
attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207. L'articolo 47, comma 2-bis, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si
interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la
sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel
bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture e' valutata a
seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti
requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli
designati in gara.
14. Qualora, entro novanta giorni dalla data in cui il codice
acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, siano emanati
regolamenti governativi o adottati regolamenti ministeriali
sostitutivi di allegati al codice, il cui contenuto sia identico a
quello dell'allegato stesso, sugli schemi dei regolamenti non e'
acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni
parlamentari.
15. Salvo quanto previsto dal comma 14, gli schemi dei regolamenti
di cui agli articoli 17, comma 3, 40, comma 2, 41, commi 2 e 4, 45,
comma 1, 47, comma 4, 54, comma 3, 61, comma 5, 70, comma 3, 71,
comma 5, 84, comma 1, 89, comma 2, 100, comma 3, 105, comma 1, 106,
comma 8, 114, comma 5, 120, comma 14, 135, comma 3, 182, comma 2 e
213, comma 15, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'acquisizione
dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono
entro trenta giorni, decorsi i quali i regolamenti possono essere
comunque emanati o adottati.
16. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai
sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle
linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non
diversamente previsto dal presente codice, si applicano le
corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.