Articolo 227. 
 
                           Aggiornamenti. 
 
  1. Ogni  intervento  normativo  incidente  sulle  disposizioni  del
codice  e  dei  suoi  allegati,  o   sulle   materie   dagli   stessi
disciplinate, e' attuato mediante esplicita  modifica,  integrazione,
deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in essi contenute.