(Accordo - Art. 234)
                            ARTICOLO 234 
 
               Coordinatori e scambio di informazioni 
 
1. Al fine di  agevolare  la  comunicazione  e  garantire  l'efficace
attuazione  dell'accordo,  la  parte  CE,  gli  Stati  del  CARIFORUM
collettivamente  e  ciascuno  degli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari
designano  un  coordinatore  all'atto  dell'applicazione  provvisoria
dell'accordo  medesimo.  La   designazione   dei   coordinatori   non
pregiudica la designazione delle  autorita'  competenti  prevista  da
specifiche disposizioni del presente accordo. 
2. Su istanza di una delle parti, il coordinatore dell'altra parte  o
di  uno  Stato  del  CARIFORUM  firmatario  indica  l'ufficio  o   il
funzionario   responsabile   di    qualsiasi    questione    inerente
all'attuazione  del  presente   accordo   e   fornisce   l'assistenza
necessaria ad agevolare le comunicazioni con la parte richiedente. 
3. Su istanza di una delle parti e  nella  misura  in  cui  cio'  sia
giuridicamente possibile, ciascuna parte e gli  Stati  del  CARIFORUM
firmatari  -  attraverso  i   loro   coordinatori -   forniscono   le
informazioni e rispondono tempestivamente  alle  domande  riguardanti
una misura in vigore o proposta che potrebbe  incidere  sugli  scambi
tra le parti. Le parti convengono di scambiarsi quanto piu' possibile
le informazioni attraverso il coordinatore del CARIFORUM.